RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE
Regione Lombardia ha deliberato l’approvazione dell’Allegato A al provvedimento, recante “Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti per le imprese. Disposizione attuativa dell’art. 6 comma 3 della L.R. n. 1/2014”
Si informa che è stata pubblicata sul BURL n. 27, Serie Ordinaria del 7 luglio 2022, la D.g.r. n. XI/6591 del 30 giugno 2022, recante “Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività»”.
Si fa presente che l’art. 6, comma 3 della L.R. 11/2014 aveva disciplinato l’eliminazione, relativamente alla comunicazione di cessazione delle attività imprenditoriali, del doppio adempimento al Registro Imprese e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nonché l’eliminazione degli ulteriori adempimenti di denuncia al Registro delle Imprese da individuare con deliberazione della Giunta Regionale. Il medesimo articolo prevedeva altresì, l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione allo Sportello Unico per le Attività Produttive dei dati oggetto di comunicazione al Registro Imprese.
Al fine di introdurre una modalità di interazione che comporti una forte riduzione degli adempimenti in capo alle aziende, nell’Allegato approvato vengono individuati i seguenti adempimenti che, allo stato odierno, sono da denunciare sia al Registro delle Imprese che allo Sportello Unico delle Attività Produttive:
- Cancellazione di una posizione attiva del Registro delle Imprese, anche operata d’ufficio;
- Cessazione di attività del Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
- Cessazione parziale dell’attività (in qualsiasi localizzazione dell’impresa);
- Trasferimenti di sede dell’attività in altro Comune;
- Chiusura di Unità Locale.
Per le fattispecie sopra indicate, in attuazione all’art. 6 comma 3, L.R. 11/2014, la relativa modulistica SUAP sulle piattaforme dei SUAP sarà sostituita con la modulistica del Registro delle Imprese, ciò al fine di unificare l’adempimento di comunicazione da parte delle imprese.
Saranno invece mantenute ferme le modulistiche di cessazione al SUAP per le attività imprenditoriali e non per le quali non è previsto l’obbligo di denuncia al Registro delle Imprese.
La semplificazione operata dalla norma permette quindi all’impresa di assolvere l’obbligo di comunicazione al SUAP attraverso l’invio della denuncia di cancellazione e/o cessazione dell’attività alla sola Camera di Commercio nel cui territorio risiede la sede legale o l’unità locale.
Sono infatti le Camere di Commercio che, una volta ricevuta ed evasa una comunicazione di cessazione dell’attività mediante la Comunicazione Unica, ne daranno notizia agli Sportelli Unici delle Attività Produttive con modalità automatizzata attraverso un sistema di interoperabilità tra piattaforme.
Della pratica consegnata al SUAP viene immediatamente rilasciata la ricevuta, la quale viene trasmessa via pec all’impresa, se presente in visura camerale, o alla pec rilasciata d’ufficio dalla Camera di Commercio territorialmente competente per le imprese senza domicilio digitale.
Per dare attuazione al processo di adeguamento delle modulistiche e dei flussi informativi tra Registro Imprese/REA e SUAP è stata prevista una prima fase della durata di cinque mesi volta ad individuare:
– le modulistiche unificate regionali di cessazione oggetto di sostituzione sistematica con quella ministeriale del Registro delle Imprese/REA;
– le modulistiche unificate regionali di cessazione che permangono, in quanto afferenti a vicende amministrative non di interesse del Registro delle Imprese/REA;
– le modulistiche che permangono in casi residuali, a seconda del peculiare scenario;
– gli enti terzi da notiziare, rispetto alla tipologia dell’attività economica oggetto di cessazione.
Entro trenta giorni dalla scadenza dei menzionati cinque mesi, saranno censite, con decreto, le modulistiche regionali oggetto di cancellazione. Approvato tale decreto, decorrerà un periodo transitorio della durata non superiore a mesi sei, entro il quale i SUAP, qualora non fosse già avvenuto, adegueranno le piattaforme in uso al fine di consentire lo scambio dei flussi informativi.
Il testo della DGR. XI/6591/2022 è disponibile per la consultazione sul sito web di ANCE Lombardia (www.ance.lombardia.it).
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