PROROGA DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CHI NON FORNISCE INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI OTTENUTI
L’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di fornire le informazioni sui contributi pubblici di valore superiore a € 10.000 ricevuti, introdotto dalla L. 124/17, è stata prorogata al 1° gennaio 2023.
Si ricorda che l’obbligo di dare trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute deve essere assolto in modo differenziato in base alla tipologia di soggetto fruitore dell’agevolazione:
1 I soggetti di cui all’articolo 2195 c.c. sono tenuti a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni;
2 I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e comunque quelli che non redigono bilancio in forma ordinaria, devono assolvere l’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941