INL – ESECUZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO ABITAZIONE PRIVATA – LIMITI AL POTERE DI ISPEZIONE DA PARTE DEL MINISTERO – INSUSSISTENZA – CORTE D’APPELLO LECCE, SENTENZA 502/2022 – COMUNICATO STAMPA 26 MAGGIO 2022
Per l’interesse che, in prospettiva, la pronuncia potrebbe avere nell’innalzamento del tasso di legalità nel settore, segnaliamo la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce n. 502 del 2022, con cui i Giudici di secondo grado del Tribunale salentino hanno riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa da un Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti dei proprietari di un’abitazione privata in cui erano stati svolti lavori edili con utilizzo di lavoratori “in nero”.
Al riguardo, va sottolineato come, in primo grado, il Tribunale di Brindisi avesse accolto l’opposizione del proprietario dell’immobile, annullando, quindi, il provvedimento dell’ITL, sul presupposto secondo cui i luoghi di privata dimora devono essere esclusi dal potere di ispezione.
Invece, la Corte d’Appello di Lecce, come detto, ha affermato la legittimità dell’ordinanza di cui trattasi, in quanto ad avviso dei giudici del riesame “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.
L’importanza della pronuncia è stata ulteriormente sottolineata anche da un comunicato stampa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di commento alla sentenza di cui trattasi, reperibile al seguente indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Comunicato-stampa-26-maggio-2022.aspx
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