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27.05.2022 - lavoro

CRISI UCRAINA – CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO UCRAINA (D.L. 21/2022) – CONVERSIONE IN LEGGE – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – LEGGE 20 MAGGIO 2022, N. 51

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 la legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 12/2022 del 26/03/2022).

Riportiamo di seguito, per quanto di interesse, le principali modifiche introdotte, facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito, non appena diramati dai competenti istituti.

Bonus fiscali: applicazione contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

La principale novità in materia di lavoro per le imprese del settore edile, introdotta dalla suddetta legge di conversione, riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione della disposizione che subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 9/2022 del 05/03/2022). La formulazione originaria della suddetta disposizione ne prevedeva l’applicazione nel caso in cui i lavori edili, di cui all’allegato X al D. Lgs. n. 81/2008, fossero di importo superiore a 70.000 euro. A seguito della suddetta modifica, la medesima disposizione si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore edile è riferita esclusivamente ai soli lavori edili, come definiti dal citato Allegato X.

Con tale modifica, richiesta e ottenuta dall’Ance, il campo di applicazione della suddetta disposizione di legge è stato sostanzialmente allineato a quello della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera, che per i lavori privati (anche non assistiti da bonus fiscali) riguarda, come è noto, le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.

Si ricorda che, ai fini del suddetto riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi, nell’atto di affidamento dei lavori deve essere indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere altresì riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lettere a) e b) del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 241/1997, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle suddette fatture.

Per le relative verifiche, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

Si ricorda, infine, che le disposizioni di cui sopra hanno efficacia dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Fermo restando quanto sopra, si illustrano di seguito le ulteriori disposizioni di interesse introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 21/2022.

Bonus carburante ai dipendenti

Con riferimento al c.d. bonus carburante per i dipendenti, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022 (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2022 del 16/04/2022) è stato precisato che lo stesso riguarda i “datori di lavoro privati” e non soltanto le “aziende private”, come era previsto invece nella formulazione originaria della disposizione.

Pertanto, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione

È stato ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine di efficacia della disposizione, prevista dall’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, secondo cui “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali

Con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (v. ,da ultimo, Newsletter ANCE Brescia  – n. 13/2022 del 02/04/2022), nella relativa disposizione le parole “mediante SMS o posta elettronica” sono state sostituite con “mediante modalità informatiche”.

 


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