CARO MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI – NUOVA CIRCOLARE DEL MIMS PER CONTENERE LE TEMPISTICHE DELLE COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE E NUOVE REGOLE PER L’ACCESSO AL FONDO DEL SECONDO SEMESTRE 2021
Ance Brescia comunica che con una circolare lo scorso 5 aprile il MIMS è intervenuta per fornire chiarimenti interpretativi sull articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Come noto, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d. lgs. n. 163/2006 e all’articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l’adozione di un decreto che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’8%, relative al primo e al secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021.
Con decreto ministeriale del 30 settembre 2021 (GU n. 258 del 28 ottobre 2021), sono state disciplinate le “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.
Con decreto dell’11 novembre 2021 (GU n. 279 del 23 novembre 2021) è stata pubblicata, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies, la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Con la circolare del 25 novembre 2021, sono state definite le “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”.
Il meccanismo di compensazione di prezzi, inizialmente previsto per il primo semestre 2021, è stato esteso:
– al secondo semestre dell’anno 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro;
– al primo semestre dell’anno 2022 dall’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto primo semestre entro il 30 settembre 2022, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 150 milioni di euro.
Da ultimo, l’articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto la possibilità per il MIMS di riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del Fondo di cui all’articolo cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2022) di un’anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50% dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.
La circolare ribadisce infine che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo e che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile.
Infine, allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 (in corso di registrazione), è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021 relativamente all’accesso al Fondo, prevedendosi, in sintesi:
– la diminuzione, da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo;
– l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per i necessari chiarimenti.
In allegato
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