REVERSE CHARGE – LE FATTURE DEVONO CONTENERE L’INDICAZIONE SPECIFICA DELL’ENTITÀ E DELLA NATURA DEI SERVIZI STESSI
La detrazione dell’Iva, o dell’applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione specifica dell’entità e della natura dei servizi stessi.
È il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025.
Il caso sottoposto ai Giudici ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a un’impresa edile l’emissione di fatture con il meccanismo del reverse charge in difetto dei presupposti di cui all’articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972.
La contestazione, in particolare, era legata alla genericità delle prestazioni per come indicate nei documenti contabili.
Il meccanismo del reverse charge, difatti, costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell’Iva è a carico del soggetto passivo d’imposta.
Ora, tale deroga è stata estesa, ad opera dell’articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006, alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione di immobili.
Tuttavia, ciò non è sufficiente. I Giudici, infatti, ricordano che ai fini della detrazione dell’Iva, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l’indicazione specifica dell’entità e della natura degli stessi, oltre alla individuazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
È principio consolidato, infatti, che spetta al contribuente che ritenga di avere diritto a detrarre l’Iva, la prova dell’inerenza del bene o del servizio acquistato.
Tali considerazioni valgono – afferma la Corte – anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge: anche in tal caso occorre, infatti, dimostrare l’inerenza della prestazione.
Alla luce di quanto sopra, i Giudici concludono che “Ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi”.
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