PRIMA CASA – POSSIBILE L’ACCESSO AL BENEFICIO IN CASO DI DONAZIONE CON CLAUSOLA DI PREMORIENZA
PRIMA CASA – POSSIBILE L’ACCESSO AL BENEFICIO IN CASO DI DONAZIONE CON CLAUSOLA DI PREMORIENZA
La donazione con clausola di premorienza dell’abitazione acquistata con il beneficio “prima casa” non preclude la possibilità di fruire della stessa agevolazione sull’acquisto di un nuovo immobile da adibire a dimora abituale.
È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 27 del 12 febbraio 2025 fornita a un contribuente che avendo deciso di donare la sua attuale abitazione, inserendo nell’atto di donazione una clausola di premorienza, intende acquistare un nuovo immobile con la stessa agevolazione.
La peculiarità del caso è l’inserimento nell’atto di donazione della suddetta clausola, per effetto della quale, in caso di premorienza del donatario, l’abitazione tornerebbe nel patrimonio del donante.
Sorge il dubbio, dunque, se possa ritenersi integrato il requisito per cui il soggetto deve non essere titolare di diritti su un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa (lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva in quanto, al momento dell’acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
La donazione, difatti, è un atto immediatamente efficace, per cui il trasferimento della titolarità dell’immobile si realizza al momento stesso della stipula dell’atto.
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