Polizze catastrofali: confermata la proroga – ecco i nuovi termini per l’adozione
Lo scorso 31-03-2025 è entrato in vigore sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.75) il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” che conferma la proroga modificando il termine di adozione delle polizze catastrofali previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’obbligo doveva entrare in vigore il 31 marzo 2025 per tutte le società iscritte al Registro Imprese, ma il nuovo Decreto-legge introduce scadenze differenziate in funzione delle soglie dimensionali dell’impresa, prendendo come riferimento i parametri definiti dalla Direttiva (UE) 2023/2775.
Il decreto posticipa la scadenza al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese, mentre per le medie imprese la nuova data di scadenza è il 1° ottobre 2025.
Per le grandi imprese, il termine resta invariato, ma è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni, durante il quale il mancato adempimento non comporterà la possibile perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche.
Di seguito, il prospetto con le scadenze aggiornate in base al D.L. 39/2025:
SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE Direttiva (UE) 2023/2775 |
MICROIMPRESE | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE | ||
1. Totale Stato Patrimoniale | ≤ 450.000 € | ≤ 5.000.000 € | ≤ 25.000.000 € | > 25.000.000 € | ||
2. Ricavi netti vendita e prestazioni | ≤ 900.000 € | ≤1.0000.000 € | ≤ 50.000.000 € | > 50.000.000 € | ||
3. Numero medio dipendenti | ≤10 | ≤ 50 | ≤ 250 | >250 | ||
PROROGA
(D.l. 39-2025) |
31/12/2025 | 31/12/2025 | 01/10/2025 | 31/03/2025 | ||
Applicazione immediata della disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023*. | Applicazione immediata della disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023*. | Applicazione immediata della disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023*. | Proroga di 90 giorni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023*. | |||
*Art. 1, comma 102 – Legge n. 213/2023. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. | ||||||
N.B. Per rientrare nella rispettiva categoria bisogna soddisfare almeno due criteri su tre. |
Allegato: Decreto legge – pubblicato in gazzetta
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