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28.02.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT – AFFIDAMENTO DIRETTO E POLIZZA ASSICURATIVA ESECUZIONE LAVORI

PARERE MIT – AFFIDAMENTO DIRETTO E POLIZZA ASSICURATIVA ESECUZIONE LAVORI

Ance Brescia comunica che il Servizio di Support Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3210 del 30 gennaio 2025 ha risposto ad un quesito in merito all’obbligo di polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori.

Nel quesito una stazione appaltante si domanda se l’esecutore dei lavori è sempre obbligato a consegnare la polizza assicurativa, anche per lavori di importo minimo (inferiore a 5.000 euro) o per affidamenti diretti.  Infine, si domanda cosa potrebbe succedere nei casi di lavori che non riguardano opere edili, ad esempio, il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il comma 10 dell’art. 117 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede, per l’esecutore dei lavori, l’obbligo di costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:

  • i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
  • la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La copertura decorre dalla consegna dei lavori e cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che la risposta è affermativa: l’obbligo della polizza assicurativa prevista dall’art. 117, comma 10 del Codice dei contratti pubblici sussiste anche nei casi indicati.

Tuttavia, esiste una possibilità di esonero, regolata dal comma 14 dello stesso articolo, che afferma:

“Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”.

In pratica, la stazione appaltante può decidere di esonerare l’impresa dalla prestazione della polizza, ma solo in presenza di una solida motivazione e a fronte di condizioni migliorative rispetto all’aggiudicazione.

La polizza assicurativa rappresenta, pertanto, un elemento imprescindibile per la gestione del rischio, e l’eventuale esonero deve essere l’eccezione, non la regola.


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