IRPEF – LEGGE DI BILANCIO 2025 – AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO – MODIFICA TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE – NUOVE TABELLE ACI
La Legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha ridefinito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le modalità di tassazione delle autovetture concesse ad uso promiscuo come benefit ai lavoratori, nell’ottica di incentivare la diffusione di veicoli con minore impatto ambientale.
Come noto, l’assegnazione di un veicolo ad uso promiscuo al dipendente determina, in capo allo stesso, un compenso in natura che deve essere esposto in cedolino e assoggettato a contribuzione e tassazione, ai sensi dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi.
Ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo, l’art. 51, comma 4 del TUIR disponeva, in origine, di assumere il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.
Successivamente, con la Legge di Bilancio 2020 (v., da ultimo, Newsletter settimanale Ance Brescia – n°1/2024 del 08/01/2023), tale norma è stata modificata prevedendo l’applicazione di nuove percentuali utili ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020. Nello specifico, ai fini della determinazione del valore convenzionale suddetto la norma ha previsto l’applicazione delle seguenti percentuali dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI:
- 25% per i veicoli con valori di emissione CO2 fino a 60g/km;
- 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km;
- 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
- 60% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.
La Legge di Bilancio 2025 è nuovamente intervenuta modificando l’art. 51, comma 4 del TUIR, prevedendo un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit, legato non più alle emissioni di CO2 del veicolo, bensì al tipo di alimentazione.
In particolare, per gli autoveicoli, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore che concorre alla formazione del reddito imponibile è pari ad una percentuale sull’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell’ACI, escludendo gli importi eventualmente riaddebitati al dipendente, nelle seguenti nuove misure:
– 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
– 50% per i veicoli con altre alimentazioni.
Tale nuova previsione, pertanto, andrà a penalizzare tutte le autovetture non elettriche o ibride, per le quali, indipendentemente dalla classe di emissione CO2, la tassazione e contribuzione previdenziale in capo al dipendente sarà pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Ricordiamo che tale norma si applica ai veicoli:
- Immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- Concessi in uso promiscuo al 1° gennaio 2025.
Pertanto, qualora l’assegnazione riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti, troverà applicazione la previgente disposizione, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.
Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione generale di 258,23 euro annui previsti dal TUIR per l’insieme dei beni e servizi riconosciuti/concessi al lavoratore, elevato, anche per l’anno 2025, a 1.000 euro annui, ovvero a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
Infine, con l’occasione, comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate d
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