IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI DEL FVOE OCCORRE L’AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL’O.E., COSI’ COME MODIFICATO DAL CORRETTIVO APPALTI (COMMA 3-BIS ART. 99 D.LGS. 36/2023)
(TAR Campania – Napoli, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 624)
La Stazione Appaltante, l’ASL Napoli 2 Nord, ha indetto una gara, mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura polivalente di screening e ambulatori in Frattaminore a supporto del P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara partecipano sette operatori economici e, all’esito delle operazioni, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi complessivi:
– punti 95,64 all’ATI Internazionale Costruzioni soc. coop. – DIAB s.r.l.;
– punti 90,96 all’ATI GI.GA. Project s.r.l. unipersonale – Tecnomedical s.r.l.;
– punti 90,20 alla Cenacolo Costruzioni Generali s.c. a r.l.
Pertanto, il Direttore Generale ha aggiudicato la gara all’ATI Internazionale Costruzioni soc. coop. – DIAB s.r.l.
Successivamente, la terza classificata, Cenacolo Costruzioni Generali s.c. a r.l., impugna l’aggiudicazione.
In particolare, le censure nei confronti dell’aggiudicataria ATI Internazionale Costruzioni – DIAB riguardano l’addotta carenza dei requisiti e la contestazione in ordine al punteggio tecnico ad essa assegnato.
La verifica dei requisiti si innesta nella fase intermedia tra la proposta della Commissione di gara e l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, c.5 del d.lgs. n. 36/2023 (“L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”).
Si pone l’esigenza di consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE, art. 24 del d.lgs. n. 36/2023) e di accesso alla piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale e alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 99, d.lgs. n.36/2023).
L’ANAC, con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ai sensi dell’c. 4 dell’art. 24 cit., ha individuato “le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. in esso si premette che l’utilizzo delle funzionalità del FVOE “consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche”, preordinata al rispetto dei tempi di conclusione delle procedure (all. I.3 del Codice)
Attraverso il FVOE le stazioni appaltanti acquisiscono tra l’altro le “informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell’affidamento dei contratti pubblici” (art. 3.2, lett. a), della citata delibera ANAC).
Tuttavia, l’interoperabilità del sistema non è ancora completamente funzionale. Ne deriva che, nelle more di una sua completa attuazione, può continuarsi ad assumere il valore dell’autocertificazione dell’offerente. Da ultimo, il legislatore con il correttivo al Codice (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha introdotto il c. 3-bis all’art. 99 del d.lgs. n. 36/2023, ha consentito per l’ipotesi di malfunzionamento, l’autodichiarazione dell’offerente che attesti il possesso dei requisiti.
Nel caso di specie, il TAR Campania osserva che gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consentono, nei rapporti con la P.A., di sostituire alle certificazioni ed atti di notorietà la dichiarazione dell’interessato, con l’osservanza delle modalità stabilite.
Tali disposizioni, dettate da esigenze di semplificazione procedimentale, costituiscono modi ordinari per l’allegazione di fatti e circostanze, la cui veridicità è assunta dall’interessato sotto la sua responsabilità, anche penale.
La PA che riceve la dichiarazione non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo, “il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero” (sul punto vd. Cons. Stato, sez. VII, 11/1/2023 n. 343, il quale precisa che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, priva di valore certificativo o probatorio, ha “una “attitudine” probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo”).
Premesso che, nella materia degli appalti, le esigenze di speditezza nella definizione del procedimento emergono in modo particolare, nel caso sottoposto al TAR l’ASL Napoli 2 Nord ha assunto la dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria sul possesso del fatturato medio del triennio, accompagnata dall’elenco delle principali forniture effettuate a favore di strutture sanitarie pubbliche.
Sulla base della premessa svolte, l’operato non può ritenersi censurabile, stante l’assunzione della responsabilità anche penale del dichiarante e posto che la doverosità del controllo si pone a fronte di elementi denotanti la palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato (Cons. Stato, sez. VII, 11/1/2023 n. 343).
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il Collegio ha respinto il ricorso.
ALLEGATO: TAR Campania – Napoli, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 624
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