Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.04.2025 - lavoro

CNCE – CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA – ULTERIORI FAQ – LETTERA CIRCOLARE N. 11/2025

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di congruità (v., da ultimo, Newsletter settimanale Ance Brescia – n°3/2024 del 22/01/2024) per informare che in data 10 aprile 2025, con l’allegata lettera circolare n. 11/2025, la CNCE ha trasmesso le FAQ n. 12.4 e 21.2 del documento unitario, relative, rispettivamente, alla possibilità di giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari e all’attività di montaggio Linee Vita e attività di moviere. Tali FAQ sono state appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE.

12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le

specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?

Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

Allegato:CNCE_Lettera_circolare_n_11-2025


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