ACQUISTO IN COMUNIONE DI UN IMMOBILE CON IL BENEFICIO PRIMA CASA – RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA GLI ACQUIRENTI
ACQUISTO IN COMUNIONE DI UN IMMOBILE CON IL BENEFICIO PRIMA CASA – RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA GLI ACQUIRENTI
L’acquisto in comunione di un immobile con il beneficio c.d. “prima casa” comporta che vi sia responsabilità solidale tra gli acquirenti, a prescindere dalle quote di proprietà di ciascuno.
Con la conseguenza che, in caso di decadenza dall’agevolazione, il recupero per l’intero può avvenire anche nei confronti del proprietario della quota minoritaria.
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025.
Il caso sottoposto ai Giudici riguarda l’acquisto agevolato di un immobile in comunione pro ndiviso da parte di due soggetti, l’uno comproprietario al 99% e l’altro del solo 1% del bene.
L’immobile veniva, tuttavia, alienato prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto. Veniva, così, integrata una delle cause di decadenza dal beneficio di cui all’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Rilevata la decadenza, l’Agenzia delle Entrate emetteva atto di recupero della maggiore imposta e delle sanzioni, per l’intero, nei confronti del comproprietario all’1% dell’immobile, il quale contestava l’atto ritenendo che, nei suoi confronti, la pretesa dovesse essere limitata alla quota parte equivalente all’1%.
La Corte di Cassazione respinge la tesi del contribuente rilevando che:
– la decadenza dal beneficio produce effetti nei confronti di entrambi gli acquirenti;
– l’acquisto in comunione pro indiviso determina la responsabilità solidale dei comproprietari;
e, dunque, legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere al recupero per intero anche nei confronti del titolare della quota minoritaria.
Difatti, l’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 sancisce che “sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti…”, e quindi entrambi gli acquirenti in comunione pro indiviso dell’immobile, i quali, in forza di tale acquisto, hanno fruito per intero dell’agevolazione.
In considerazione di tutto quanto sopra, i Giudici enunciano il principio di diritto: “In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell’agevolazione ai sensi dell’art. 1, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’ immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell’obbligazione tributaria ai sensi dell’ art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno”.
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