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02.12.2024 - tributi

SUBENTRO AUTOMATICO NEI CREDITI D’IMPOSTA EDILIZI NEI CASI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPIO DI DIRITTO 4/2024: SUBENTRO AUTOMATICO NEI CREDITI D’IMPOSTA EDILIZI NEI CASI DI FUSIONE E SCISSIONE

In ipotesi di operazioni straordinarie di fusione o scissione, i crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 – dunque relativi a interventi edilizi per i quali i committenti hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo – si trasferiscono automaticamente dal soggetto dante causa (incorporato, fuso o scisso) al soggetto avente causa (incorporante o beneficiario della scissione o risultante dalla fusione).

Dunque, nel caso di operazioni straordinarie, ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e presenti nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, tali crediti potranno essere utilizzati automaticamente dal soggetto avente causa.

Nessuna comunicazione dovrà essere a tal fine inviata all’Agenzia delle Entrate per formalizzare il passaggio dei crediti fiscali. I crediti potranno essere utilizzati direttamente in compensazione dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria mediante il modello F24.

Concretamente, per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali derivanti da opzioni di cessione/sconto a seguito di interventi edilizi, il modello F24 deve essere compilato indicando:

– nel campo ’’CODICE FISCALE’’ (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

– nel campo ’’CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’’ (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ’’62 Soggetto diverso dal fruitore del credito’’.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che per la compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli derivanti da interventi “edilizi” deve essere compilato un separato modello F24.


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