SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO – LA NUOVA STRETTA INTRODOTTA DAL DECRETO TAGLIA CREDITI – AGGIORNAMENTO
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto legge, cd. “decreto taglia crediti” riguardante le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus barriere architettoniche) e 121 del D.L. 34 /2020 (opzione per la cessione del credito o sconto in fattura), con l’obiettivo di limitare ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Di seguito si fornisce una prima nota di sintesi dei contenuti, formulata tenendo conto del testo del DL ad oggi disponibile (testo bollinato da Capo dello Stato) che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi e in vigore dal 30 marzo 2024 (è prevista, sulla base del testo bollinato, l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).
LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA (ART.1)
Viene eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui oggi è ancora consentita in base a quanto previsto dall’articolo 2 del DL 11/2023, convertito in legge 38/2023. Per le zone terremotate le citate opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). Superato tale importo (il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario) non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. In ogni caso, l’eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Tuttavia, per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023 (es. condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all’ulteriore condizione che, alla data di entrata in vigore del DL in esame (30 marzo 2024), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (in pratica, si vuole evitare che i soggetti che hanno presentato la CILAS ante 17 febbraio 2023 possano comunque continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ancorché i lavori non siano ad oggi ancora iniziati).
Di seguito, uno schema dei soggetti e delle fattispecie che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, con il DL in esame vengono anch’esse interessate dal blocco delle stesse.
ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa
Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se, alla data di entrata in vigore delle nuove norme:
– risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione
Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura se, sempre alla data di entrata in vigore del DL in esame:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016
Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, entro determinati fondi appositamente stanziati, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto di tale limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della possibilità di esercitare le opzioni per citate forme di utilizzo alternativo del Superbonus.
Al di fuori di tali casi (quindi per coloro che non dovessero rientrare nella suddetta deroga per esaurimento dei fondi disponibili), si potrà comunque continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, alla data di entrata in vigore delle nuove norme:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione.
Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023
“Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023
Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura, ma viene inserita l’ulteriore condizione legata all’effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese, comprovate da fatture, entro la data di entrata in vigore del DL in esame.
La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.
Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento (senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dello stesso).
Bonus barriere architettoniche
Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).
ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” (ART.2)
Viene eliminata la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024). Quindi, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.
Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd Allegato B).
ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS (ART.3)
Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco):
· per Ecobonus, nuova comunicazione all’ENEA
· per Sismabonus, nuova comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).
Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame.
Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.
Per i nuovi interventi, invece, non si applica il Superbonus.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI (ART.4)
In presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo.
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