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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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15.07.2024 - lavoro

PATENTE A CREDITI – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 2 MARZO 2024, N. 19 – NOTA DI COMMENTO ANCE – SECONDA PARTE – WEBINAR DA REMOTO ORGANIZZATO DA ANCE BRESCIA PER GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2024, ORE 15.00

Nella Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 21/2024 del 27 maggio 2024 abbiamo già affrontato una prima descrizione della nuova disciplina della patente a crediti.

Ora, nel ricordare che ANCE Brescia ha organizzato un webinar, da remoto, sul tema per

Giovedì 18 luglio 2024, con inizio alle ore 15,00

(qui ulteriori informazioni e la procedura per l’iscrizione)

torniamo sulla materia per evidenziare gli aspetti della nuova disciplina non ancora affrontati nella nota precedente e completare, in tal modo, il commento associativo sulla nuova normativa.

Il controllo della patente (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008).

Il legislatore ha introdotto un meccanismo per il controllo del possesso della patente nell’ambito del cantiere. Integrando le previsioni relative alle verifiche poste in carico al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008).

Viene, infatti, previsto che i soggetti da ultimo nominati verifichino “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”.

Va notato che il controllo è riferito esclusivamente alle “imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi” che operano nell’ambito di un cantiere. Sembrerebbero, quindi, escluse dal controllo del possesso della patente, le imprese che non possono definirsi esecutrici, ossia quelle che non eseguono i lavori edili o di ingegneria civili elencati nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/08.

La decurtazione dei punti

Le violazioni che comportano l’applicazione della decurtazione e le singole misure della stessa sono riportate nell’allegato I-bis.

Poiché il legislatore non indica specificamente la norma di riferimento che contiene la sanzione, ANCE ritiene sia necessario svolgere un’attività ricognitiva, posto che dalla sanzione comminata dipende l’applicabilità della prescrizione obbligatoria o meno, aspetto dal quale discende l’individuazione del provvedimento definitivo quale presupposto per l’adozione della decurtazione.

L’analisi si presenta delicata e decisiva perché da essa scaturisce la reale portata dell’intero impianto della patente a crediti ed il relativo grado di incisività sulla vita aziendale. Salvo ritornare sul tema in occasione dei chiarimenti ministeriali, si anticipano alcune prime considerazioni generali.

  • In primo luogo, occorrerà ricondurre puntualmente ciascuna violazione alla norma sia sostanziale sia sanzionatoria prevista nel D. Lgs. n. 81/2008 per comprendere quale sanzione viene adottata (arresto o ammenda; solo arresto; ammenda; sanzione amministrativa), poiché dalla sanzione dipende la possibilità di adottare la prescrizione obbligatoria o meno.
  • Va, poi, valutata la latitudine dell’interpretazione della norma (ad es., l’omessa valutazione dei rischi è differente dalla incompleta valutazione o dalla valutazione non secondo le modalità dell’art. 29; omessa formazione e addestramento, etc.), come è stato nel caso della circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Vanno considerati alcuni profili attinenti alla coincidenza tra violazione e infortunio, ossia se un fatto può essere punito due volte con la sommatoria dei punti o meno.

Nello specifico delle singole violazioni contenute nell’allegato I-bis, si segnala quanto segue.

  • Punto 2 – Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

In riferimento alla decurtazione relativa a tale omissione, si fa presente che il piano di cui trattasi è predisposto dal datore di lavoro in caso di attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/08 (ai sensi del DM 2 settembre 2021). Il medesimo decreto stabilisce che il piano non è previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato sono, infatti, contenute nel PSC. Il soggetto che elabora tale piano è il committente, per il tramite del coordinatore in fase di progettazione. Il committente (nonché il citato coordinatore) è, però, soggetto deputato al controllo della patente, ma non al possesso della stessa, non essendo impresa che opera in cantiere.

  • Punto 8 – Mancata installazione delle armature di sostegno

La violazione pare riguardare solo l’assoluta mancanza, con la possibile conseguenza per la quale un’installazione insufficiente non configuri gli estremi della violazione. Su questo punto occorrerà un chiarimento.

  • Punto 12 – Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nel caso di tale omessa vigilanza, apparentemente riferita sia ad ipotesi dolose che colpose (artt. 437 e 451 cp), occorre individuare sia la norma sanzionatoria che il destinatario della stessa.

  • Punto 14 – Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordini bellici inesplosi

Nel caso di cui al punto in commento, essa opera solamente se i luoghi sono “interessati da attività di scavo”. La formulazione non richiama interamente le condizioni di vigenza dell’obbligo di valutazione, per cui occorre domandarsi sia il rapporto con la violazione più generale della omessa valutazione dei rischi sia l’operatività dell’obbligo esclusivamente nelle attività di scavo.

  • Punto 16 – Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D. Lgs. n. 101/2021

Per quanto riguarda tale fattispecie, ricordato che il Decreto citato riguarda la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti), ANCE rileva l’assenza di una precisa disposizione di riferimento, necessaria, ad avviso di ANCE, per accertare il relativo regime sanzionatorio.

  • Punto 17 – Omessa valutazione dei rischi di annegamento

Stessa criticità del punto precedente, nella ricostruzione fattane da ANCE.

  • Punto 20 – Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011

Per tale omessa formazione, sembrerebbe da ritenersi riferita alla formazione specifica (che, tra l’altro, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 19/2024, non esiste, in quanto la norma del DPR n. 177/2011 fa riferimento, per la formazione, all’accordo Stato-Regioni, non ancora adottato).

  • Punti 21, 22 e 23 – Violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) del DL n. 12/2002

Nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, e, quindi, della violazione degli articoli sopra citati, trova applicazione la procedura della diffida di cui all’art. 13 del Dlgs n. 124/2004: quindi, in caso di ottemperanza alla diffida, manca un provvedimento definitivo, per cui non è possibile adottare alcuna decurtazione del punteggio.

Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto-legge n. 12/2002 “le sanzioni sopra indicate non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.

  • Punto 24 – Condotta sanzionata dall’art. 3, comma 3-quater del DL n. 12/2002 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21,22 e 23

La norma violata in questo caso pare sia quella che prevede l’aumento delle sanzioni pari al venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o in possesso di permesso scaduto senza tempestiva richiesta di rinnovo, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Per la violazione dell’articolo 3, comma 3-quater del DL 12/2002, però, non si applica la diffida, per cui alla contestazione della violazione conseguono direttamente la notificazione ex art. 14 L. n. 689/1981, il rapporto (laddove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e la ordinanza-ingiunzione (art. 18), la cui mancata opposizione (art. 22) entro 30 giorni dalla notifica determina la definitività del provvedimento, con conseguente ammissibilità della decurtazione del punteggio. Andrà chiarito il significato della locuzione “in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23” (il testo avrebbe dovuto prevedere, infatti, le tre ipotesi come alternative).

  • Punto 25 – Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa occorso in seguito a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto n. 19/2024, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni.

In tema di infortuni, per quanto riguarda l’infortunio che comporta l’inabilità temporanea assoluta, la disposizione prevede che l’astensione dal lavoro debba durare più di 60 giorni. Ad avviso di ANCE, Deve ritenersi che il periodo possa risultare anche dalla consecuzione di più certificati medici.

  • Punti 26, 27 e 28 – Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa occorso in seguito a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto n. 19/2024, dal quale derivi un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o la morte dell’interessato

Va rilevato che – in presenza di infortunio (mortale o non) – l’accertamento del nesso causale tra l’evento e la violazione delle norme sulla prevenzione è oggetto di un procedimento giudiziario, per cui la decurtazione del punteggio è sempre condizionata al passaggio in giudicato della relativa sentenza: “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395” (art. 324 cpc). Similmente, per l’ambito penale, “sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (art. 648 cpp) (punti 26, 27, 28).

  • Punto 28 – Punto 25 – Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa derivante da violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto n. 19/2024

Per quanto riguarda la malattia professionale, la disposizione fa riferimento alla malattia “derivante” dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Dal momento che nell’allegato I-bis viene utilizzata una locuzione atecnica (differente da quella propria del DPR n. 1124/1965, art. 3 – sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate – e anche da quella giuridica della causalità, art. 40 cp), occorrerà attendere precisazioni, auspicando fin d’ora che si tratti di un rapporto di causalità stretto.

 

Conclusioni

Il provvedimento sulla patente a crediti, nella sua versione definitiva, tiene conto di gran parte delle modifiche e integrazioni richieste da Confindustria ed ANCE. Alcune di queste, in realtà, saranno prevedibilmente riprese nei decreti attuativi richiamati dal legislatore, della cui emanazione siamo ancora in attesa.

Ciò nonostante, e salvo verificare il concreto funzionamento di un meccanismo assai complesso, il provvedimento resta animato, come già rilevato nella prima parte della presente circolare, da una logica più punitiva che di incremento della qualità e presenta notevoli criticità operative ed interpretative.

Le circolari esplicative ed i decreti attuativi saranno oggetto di particolare attenzione, in quanto potranno contribuire a chiarire e specificare i molti punti ancora fonte di dubbio interpretativo ed applicativo.

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull’argomento a commento degli ulteriori interventi del Ministero del lavoro o dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Allegato: Circolare Patente a Crediti – Seconda parte


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