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01.07.2024 - tributi

NESSUN DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI DEBITI SUPERIORI A 100MILA EURO RATEIZZATI

Nessun divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro per i quali è stata concessa la rateazione, a condizione che i pagamenti risultino regolari.

È quanto affermato con l’interpello n. 136 del 20 giugno 2024, in risposta all’istanza presentata da un contribuente avente ad oggetto la possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali (articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006) in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione.

Nel motivare la propria conclusione, l’Agenzia delle Entrate richiama:

– il comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal Dl n. 39/2024 a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, che prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione … dei crediti d’imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”;

– l’articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006 – come sostituito dal d.l. n. 39/2024 con effetto dal 1° luglio 2024 – che sancisce che il divieto di compensazione non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Entrambe le citate disposizioni – osserva la stessa Amministrazione – non sono ancora in vigore nel nostro ordinamento in quanto:

  • per la prima disposizione si attende un emanando regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze;
  • per la seconda, l’efficacia è espressamente prevista a far data dal 1° luglio 2024.

Inoltre, non è stato abrogato l’articolo 31, D.L. 78/2010 – che attualmente resta la norma di riferimento – che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate dà prevalenza alla volontà del legislatore, come risultante dalle disposizioni sopra richiamate e prossime all’entrata in vigore.

Volontà di non considerare rilevante, ai fini del divieto di compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che, anche se la disposizione che lo consente non ha ancora effetto nell’ordinamento tributario, la volontà del legislatore di renderla operativa non lascia spazio a dubbi.

Pertanto, il contribuente che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi.


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