MINISTERO DEL LAVORO – RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE – RILASCIO DELLA MODULISTICA E DELLA RELATIVA PROCEDURA – DECRETO 4 GIUGNO 2024
E’ stato pubblicato il Decreto ministeriale contenente il modello e la procedura per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, il cui obbligo di presentazione incombe sulle imprese con oltre 50 dipendenti.
Alla normativa, però, possono essere interessate, nei casi più oltre illustrati, anche le imprese che abbiano una dimensione occupazionale inferiore a 50 unità, ma superiore a 15.
Imprese con oltre 50 dipendenti
I datori di lavoro che occupano complessivamente, ossia come sommatoria del numero dei lavoratori addetti a ciascuna sede, dipendenza o unità produttiva aziendale, oltre 50 dipendenti devono presentare il rapporto di cui trattasi entro il prossimo 15 luglio 2024.
Per la redazione dello stesso, le imprese devono utilizzare il modulo allegato al Decreto da ultimo emanato: in effetti, sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) è stato reso disponibile l’apposito applicativo, corredato dal relativo Manuale per l’utenza.
Al termine della compilazione, il citato applicativo, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il suo salvataggio nel sistema.
Tra le novità contenute nel nuovo rapporto, è certamente da segnalare la possibilità, in alternativa alla tradizionale compilazione manuale, di importare un file excel precedentemente compilato, il cui tracciato è reperibile sul sito ministeriale sopra indicato.
Per espressa previsione normativa, la redazione del rapporto e l’avvenuto salvataggio dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla Consigliera di parità competente per territorio.
Ricordiamo, però, come l’art. 2, comma 9, del Decreto in commento richieda che una copia del rapporto, unitamente alla sua ricevuta, debba essere trasmessa dal datore di lavoro, in modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), sempre entro il termine del 15 luglio 2024.
Al riguardo, riconfermiamo l’indicazione, già fornita da ANCE Brescia in occasione del biennio precedente, secondo cui il riferimento contenuto nel citato comma 9 alle rappresentanze aziendali comporta la necessità dell’invio alle sole RSA o RSU: in altri termini, in assenza di queste ultime a livello aziendale, l’impresa non deve comunicare, in via sostitutiva, il rapporto alle Organizzazioni sindacali territoriali.
Sanzioni
Solo per completezza, rammentiamo che l’Ispettorato del Lavoro, verificata l’incompletezza o la mendacità del rapporto, può applicare all’impresa inadempiente una sanzione amministrativa il cui importo varia fra i 1.000 euro e i 5.000 euro.
Inoltre, sottolineiamo come, nell’ambito degli appalti pubblici, l’adempimento del rapporto vada comprovato in sede di gara: la mancata produzione del rapporto e della sua attestazione di trasmissione vengono sanzionate con l’esclusione dalla gara dell’impresa interessata.
Imprese che occupano fra i 15 e i 50 dipendenti
Come si ricorderà, il Codice Appalti prevede l’obbligo, per le imprese che occupano fra i 15 e i 50 dipendenti, di presentare, qualora risultino aggiudicatarie di appalti pubblici, una relazione di genere, da inviare alla Stazione appaltante entro i 6 mesi successivi alla firma del contratto di appalto.
Poiché l’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale in commento prevede la possibilità, anche per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, di redigere il rapporto, rinnoviamo il suggerimento, già diramato da ANCE Brescia durante il biennio precedente, di utilizzare per l’adempimento dell’obbligo da ultimo citato lo schema del rapporto allegato al Decreto qui in commento.
Anche le imprese di cui al presente paragrafo devono inviare alle rappresentanze sindacali aziendali copia della relazione redatta per effetto della normativa pubblicistica: resta confermata, come nel caso delle imprese sopra i 50 addetti, l’inesistenza di una comunicazione sostitutiva alle Organizzazioni sindacali territoriali, in caso di assenza di rappresentanze a livello aziendale.
Sul punto, nel silenzio di interpretazioni ufficiali, ANCE Brescia ritiene che, anche per le imprese fino a 50 unità, l’adempimento sia da effettuarsi una sola volta a valere per l’intero biennio e non vada replicato per ogni cantiere pubblico del singolo operatore economico: una conclusione differente comporterebbe, in effetti, un immotivato aggravio di adempimenti sulle imprese più piccole, a differenza di quanto previsto, invece, nei confronti delle aziende originarie destinatarie della norma in commento. Vale, comunque, la riserva circa la pubblicazione di un diverso parere ministeriale.
Sanzioni
La violazione dell’obbligo di produzione della relazione di genere determina l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici, oltre che l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta fin d’ora a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, sia con riferimento alla normativa pubblicistica che alla compilazione del modulo ministeriale.
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