INPS – OMISSIONI ED EVASIONI CONTRIBUTIVE – MISURA DELLE SANZIONI – REVISIONE DAL 1° SETTEMBRE 2024 – CIRCOLARE 4 OTTOBRE 2024, N. 90
Con decorrenza dal 1° settembre scorso, il legislatore, nel confermare la qualificazione delle fattispecie di omissione e di evasione contributiva, come declinata nel testo contenuto nelle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, ha riformulato il testo della predetta lettera b), per ricomprendere nella nozione di “evasione” anche il caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’intervento legislativo, contenuto nell’art. 30 del Decreto-legge n. 19/2024, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.
L’obiettivo del legislatore è, quindi, quello di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.
Inoltre, il comma 1, lettera c), del già citato Decreto-legge n. 19/2024 prevede una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.
Con la circolare in commento, l’INPS ha diramato i propri chiarimenti interpretativi che, di seguito, evidenziamo nei punti salienti.
Sanzioni civili per omissione contributiva
La circolare conferma, preliminarmente, come l’ipotesi dell’omissione contributiva si configuri nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.
L’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”.
In sostanza, il legislatore intende estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva anche alle ipotesi di omissione contributiva al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.
La norma, in pratica, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la predetta maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.
Sanzioni civili per evasione contributiva
La norma di cui al già citato art. 30 ha allargato la previgente nozione di evasione contributiva per ricomprendervi anche il caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento.
Resta, peraltro, confermato che la fattispecie di cui trattasi ricorre quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Pertanto, in sintesi, la fattispecie evasione si configura, dal 1° settembre scorso, nei casi di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Al verificarsi della fattispecie, la nuova normativa prevede che, in caso di denuncia della propria situazione debitoria effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, dal contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, le sanzioni civili per evasione vengano degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia.
Inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
Sanzioni civili in caso di accertamenti da parte degli Enti impositori
Sempre nello spirito di favorire la regolarizzazione, il legislatore ha introdotto la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria da parte dell’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive.
Per accedere a tale riduzione, è previsto che il contribuente provveda al pagamento dei contributi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
Va segnalato come, in caso di pagamento rateale, le sanzioni civili tornino ad essere rideterminate nella misura ordinaria qualora il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.
Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
Da ultimo, segnaliamo come il più volte citato art. 30 ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
In tale ambito, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.
Allegato: INPS_circ_4_10_24_n_90
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