INPS – DETERMINAZIONE DEL MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – AGGIORNAMENTO DEI VALORI PER IL CALCOLO DELLE CONTRIBUZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE – CIRCOLARE 25 GENNAIO 2024, N. 21
Con circolare 25 gennaio 2024, n. 21, l’INPS ha comunicato gli importi dei valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale riferite all’anno 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Di seguito si riepiloga la circolare per la parte di interesse delle imprese del settore edile.
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere dal 1° gennaio 2024 sono così determinati:
– Dirigenti: euro 157,29;
– Impiegati e Operai: euro 56,87.
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 8,53.
Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori, da calcolarsi sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
L’Inps ha comunicato che tale limite è fissato, per l’anno corrente, in euro 55.008,00.
Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 4.584,00.
Si rammenta, infatti, che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della parametrazione del massimale annuo su base mensile.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’Istituto ricorda, da ultimo, che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/95, per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari, per l’anno 2024, ad euro 119.650,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 314/1997 e dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi i seguenti elementi:
Limite | |
Buoni pasto elettronici | 8,00 € giornalieri |
Buoni pasto cartacei | 4,00 € giornalieri |
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | 5,29 € giornalieri |
Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 € |
Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 € |
Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 € |
Indennità di trasferta intera estero | 77,47 € |
Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 € |
Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 € |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 € |
Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 € |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 € |
Va sottolineato come la circolare abbia correttamente escluso dalla tabella il riferimento ai fringe benefits, in quanto la relativa disciplina è stata modificata, rispetto agli anni precedenti, dalla Legge di Bilancio, per quanto con effetto, al momento, limitato al solo 2024.
Per effetto di tale modifica, in effetti, nel corso del 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica nonché del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La stessa norma di legge eleva il suddetto limite a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
L’Istituto rammenta, altresì, sul punto, che la legge di stabilità 2016 ha aperto alla possibilità di erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l’anno 2024, a euro 2.488,14.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024
La circolare chiude consentendo ai datori di lavoro che non riuscissero a tener conto, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024, dei valori contributivi aggiornati, di regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.
In sostanza, la suddetta regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, ossia entro il 16 aprile p.v..
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024, nei valori riportati dalla circolare in commento, e quelle assoggettate a contribuzione per il mese medesimo.
Tali differenze comporteranno un aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (da esporre nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>) e un ricalcolo dei contributi dovuti sui totali ottenuti.
Allegato: Circolare_numero_21_del_25-01-2024
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