INPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO – ANNO 2024 – PRIMI CHIARIMENTI – CIRCOLARE 5 GENNAIO 2024, N. 4
La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, comprende diverse disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell’anno 2024.
Con circolare 5 gennaio 2024, n. 4, l’INPS ha voluto fornire un quadro riepilogativo delle principali disposizioni contenute nella predetta legge n. 213/2023 sulla materia in oggetto.
Di seguito, proponiamo una sintesi delle istruzioni dell’Istituto, con specifico riguardo alla situazione delle imprese edili.
Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
E’ stata disposta la destinazione di nuove risorse per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
L’INPS specifica che tali ulteriori risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs n. 148/2015, saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. A seguito di tale decreto, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva
È stata prorogata, per l’anno 2024 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS in commento, da ultimo prevista dall’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni. Ne deriva che l’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.
L’Istituto ricorda che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori.
Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare dell’istituto, di seguito allegata.
Allegato: Circolare-numero-4-del-05-01-2024
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