INL – PATENTE A CREDITI – DISCIPLINA – PROFILI SANZIONATORI – PRIMI CHIARIMENTI – NOTA 9 DICEMBRE 2024, N. 9326
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una nota con la quale ha fornito alcuni primi chiarimenti applicativi circa il regime sanzionatorio derivante dalla disciplina della patente a crediti.
In particolare, la nota chiarisce che la possibilità di completamento delle attività oggetto di appalto nell’ipotesi in cui, nel corso della loro esecuzione, la patente a crediti scenda sotto la soglia dei 15 punti, trova applicazione solo nel caso in cui l’interessato risulti già possessore della patente al momento di inizio del suo intervento in cantiere e, pertanto, subisca la decurtazione durante l’esecuzione di attività già avviate. In tal caso, per il riconoscimento della possibilità di completamento dei lavori, occorre verificare il valore dei lavori previsti nel singolo contratto di appalto o di subappalto e non, invece, il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Solo qualora la verifica di cui trattasi porti ad avere la conferma che il valore dei lavori eseguiti dal titolare di quella patente sia superiore al 30% dell’importo dei lavori affidati al titolare medesimo, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso in quel cantiere.
Resta inteso che in ogni altro sito in cui operi l’interessato, la sua attività dovrà cessare se i lavori affidatigli non abbiano raggiunto, in ciascuno dei cantieri, la suddetta percentuale del 30%, vista la mancanza, da quel momento, del titolo abilitativo in capo a tale operatore economico.
Per quanto concerne, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa che potrà colpire coloro che operino nel cantiere privi di patente o con patente con meno di 15 crediti, la nota precisa che la misura sanzionatoria del 10% del valore dei lavori va calcolata al netto dell’IVA e con riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, risultante, di norma, dal capitolato dei lavori affidati.
Solo per completezza, ricordiamo che la violazione di cui trattasi viene punita con la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.
Con riferimento al provvedimento interdittivo, consistente nell’esclusione dell’impresa o del lavoratore autonomo sorpresi senza patente o con patente con dotazione inferiore ai 15 crediti dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi, la nota specifica che l’emanazione di tale provvedimento spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui andrà, però, inviata la notizia della violazione accertata dal personale dell’Ispettorato.
Tale personale dovrà, invece, provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo di cui sopra dal cantiere oggetto di accertamento.
Da ultimo, in relazione alla nuova sanzione che potrà colpire il committente o il responsabile dei lavori, qualora non abbia verificato il possesso della patente in capo alle imprese esecutrici dei lavori o ai lavoratori autonomi presenti in cantiere, l’Ispettorato chiarisce come tale sanzione, di natura amministrativa e di importo compreso fra euro 711,92 e euro 2.562,91, si applichi solo ai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024 e non trova applicazione nel caso in cui la patente venga sospesa, revocata o decurtazione dei punti fin sotto i 15 in momento successivo all’affidamento dei lavori. La nota riconosce, peraltro, che una simile interpretazione comporta la delicatezza nell’individuazione del momento di affidamento dei lavori sulla quale, pertanto, invita il personale ispettivo a non limitarsi a verificare la data riportata sul contratto stipulato fra le parti.
Allegato: Patente a crediti – Nota 9326
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