INAIL – MALATTIE PROFESSIONALI – AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE TABELLE – INDICAZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 2024, N. 7
Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 46/2023 del 27 novembre 2023) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.
INAIL ha diramato la circolare di commento delle nuove tabelle, che, innanzitutto, sottolinea la conferma della struttura delle stesse rispetto a quella delle precedenti.
In effetti, anche il nuovo decreto mantiene la struttura a tre colonne del tracciato delle tabelle, in modo che il riconoscimento della malattia professionale può avvenire solo qualora siano rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa, ossia:
- l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di possibile indennizzo.
La circolare conferma, inoltre, che potrà essere superata la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente nel caso di:
- assenza o non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- mancato svolgimento, da parte del lavoratore, della lavorazione tabellata in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- mancata esposizione del lavoratore all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- riconducibilità, in via diretta ed esclusiva, della patologia ad altra causa extralavorativa;
- manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità, il che esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.
Quanto alle modifiche apportate, la circolare evidenzia, fra le altre:
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione “non occasionale”, già presente nella precedente tabellazione, è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47. In tale atto, infatti, l’Istituto chiarisce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- inserimento del termine “maligno” per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno), con elencazione di alcune patologie neoplastiche, espressamente indicati, e con specificazione dei tumori causati da radiazioni ionizzanti.
Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha efficacia dal 19 novembre 2023, giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Di conseguenza, il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023.
L’Istituto conferma, peraltro, che i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, saranno trattati secondo la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.
Allegato: Tabella INAIL
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941