IN GAZZETTA UFFICIALE IL CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Sì alla transazione fiscale nella “composizione negoziata della crisi d’impresa”, che diventa operativa per le istanze depositate dal 29 settembre 2024 e consentirà sia la dilazione, sia il pagamento parziale delle imposte erariali, ma non dell’IVA e dei tributi locali.
Questa una delle novità introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 28 settembre 2024, che interviene su diversi aspetti e procedure del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – D.Lgs. 14/2019.
L’introduzione della transazione fiscale nella “composizione negoziata della crisi” accoglie una specifica richiesta dell’ANCE che, nelle competenti Sedi istituzionali, aveva da tempo manifestato la necessità che nell’ambito di questo istituto potessero essere definiti anche i debiti con il Fisco, tenuto conto che il mancato assolvimento degli obblighi tributari è, per le imprese, tra le principali cause d’insolvenza.
Tuttavia, pur condividendo la misura, si esprimono perplessità sulla formulazione restrittiva della disposizione del D.Lgs. correttivo, che limita la transazione fiscale alle sole imposte di tipo erariale, con esclusione dell’IVA, e dei tributi locali.
Questa possibilità, infatti, andrebbe estesa anche alle imposte citate, tenuto conto del principio contenuto nell’art.9 della legge di delega fiscale (111/2023), che espressamente prevede l’inserimento, nella disciplina della “composizione negoziata”, della transazione fiscale per tutte le imposte, ivi comprese quelle locali, senza operare distinzioni circa la natura nazionale o unionale delle stesse.
Le ulteriori novità d’interesse per il settore delle costruzioni riguardano, in sintesi:
– la previsione che i segnali di allerta diventino rilevanti anche “prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza”, al fine di migliorare le prospettive di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
– l’estensione anche al revisore legale dell’obbligo di segnalazione della crisi all’organo amministrativo;
– l’attenuazione o esclusione della responsabilità degli amministratori e dei soggetti tenuti alla segnalazione (organo di controllo e revisore legale) in presenza di segnalazione entro 60 giorni dalla effettiva conoscenza della situazione di crisi;
– l’estensione del dovere di condotta secondo buona fede, a tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi (non solo i creditori);
– l’introduzione di una nuova regola per le banche e gli intermediari finanziari: la conoscenza dell’accesso del debitore alla composizione negoziata non è di per sé una causa di sospensione le linee di credito concesse e di riclassificazione del credito
L’ANCE sta mettendo a punto un dossier riepilogativo delle novità d’interesse per il settore contenute nel D.Lgs. 136/2024, di prossima pubblicazione.
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