Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
02.12.2024 - tributi

IMU PER LE IMPRESE EDILI – SCADENZA DELLA SECONDA RATA 2024

In scadenza il prossimo 16 dicembre il termine per il pagamento della rata di saldo dell’IMU per il 2024.

Il tributo locale va, difatti, corrisposto in due rate:

  • la prima, a titolo di acconto, scaduta il 17 giugno 2024;
  • la seconda, da versare entro il 16 dicembre 2024, a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2024 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2024.

Il saldo è dovuto, chiaramente, dai contribuenti che non hanno optato per il versamento dell’IMU 2024 in un’unica soluzione, entro il 17 giugno 2024.

Le tipologie di immobili delle imprese edili soggette ad IMU sono, a titolo esemplificativo, fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.

In relazione ad essi, l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.

La scadenza non riguarda, invece, i fabbricati c.d. “beni merce” delle imprese edili, ossia gli edifici costruiti o ristrutturati per la successiva vendita, ma ancora non ceduti nè locati, in quanto esenti dall’imposta a decorrere dalla loro ultimazione.

In relazione a tali beni, la (diversa) scadenza da ricordare è quella del prossimo 30 giugno 2025: per beneficiare dell’esenzione IMU nel 2024, infatti, le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno l’onere di presentare entro tale data la dichiarazione IMU ove dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione, a pena di decadenza dalla stessa.

In un approfondimento pubblicato sul portale dell’ANCE è disponibile un breve riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento del saldo 2024 per le imprese operanti nel settore delle costruzioni.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941