Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
14.10.2024 - lavori pubblici

IL NUOVO REGOLAMENTO ANAC PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA – FOCUS ANCE

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 297 del 17 giugno u.s., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio scorso, ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva, svolta in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi, nonché in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice 36/2023.

Il regolamento è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, ossia il 20 luglio 2024, abrogando la precedente delibera n. 1102 del 21 novembre 2018, già modificata nel 2021.

Di seguito, l’analisi del relativo contenuto da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche  di Ance.

L’articolo 2 del menzionato provvedimento definisce, anzitutto, l’oggetto dell’attività consultiva, stabilendo che l’Autorità interviene:

  • nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettera d) – esprimendo pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico – e lettera e) – esprimendo pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali – della l. 190/2012 e
  • nell’art. 16, co. 3, del d.lgs. 39/2013 – esprimendo pareri obbligatori sulle direttive e sulle circolari ministeriali concernenti l’interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità;
  • nonché, quando la questione sottoposta all’attenzione della stessa presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio–economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme, in materia di prevenzione e trasparenza, nonché di contratti pubblici (vedi supra).

In ogni caso, eventuali richieste di parere non rientranti nelle ipotesi precedenti, ma riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia, ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

L’articolo 3, nell’individuare i soggetti richiedenti, conferma poi la possibilità per i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, come ANCE, di rivolgere richiesta di parere in materia di contratti pubblici.

Quanto alle modalità di presentazione della richiesta, l’articolo 4 precisa che la stessa – da inoltrare tramite PEC – è trasmessa all’Autorità unitamente ad una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile, utilizzando l’apposito modulo allegato al Regolamento stesso.

La richiesta deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere e deve illustrare compiutamente e in maniera chiara il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

Con riferimento alle ipotesi di inammissibilità della richiesta (art. 5), viene anzitutto confermata l’alternatività di tale strumento rispetto agli esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità. In caso di interferenza, dunque, le richieste vengono ritenute inammissibili.

Inammissibili sono altresì tutte quelle richieste che non rientrano nell’ambito di competenza dell’Autorità, che non contengono gli elementi necessari indicati al descritto articolo 4 o che rinviano genericamente ad allegata documentazione; a queste ipotesi, viene aggiunto quella relativa all’esistenza di un ricorso giurisdizionale, avente il medesimo contenuto dell’istanza, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

Quanto all’istruttoria, questa è soggetta al termine ordinatorio di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Autorità, conclusa la quale viene elaborata una proposta di parere, che viene sottoposta l’approvazione del Consiglio (art.7).

Da notare che, rispetto al passato, viene introdotta la possibilità per l’Autorità di adottare l’atto in forma semplificata, con atto a firma del Presidente, nei casi in cui la questione giuridica sottoposta, pur avendo le caratteristiche di rilevanza di cui all’art. 2, comma 2 lett. b), è di agevole interpretazione per via di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Si prevede, infine, che i pareri adottati dal Consiglio saranno pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali (art. 8).

In allegato il testo della delibera.

ALLEGATO: Regolamento_per_l’esercizio_della_funzione_consultiva_Anac_-_Del_n_297_-_17_06_2024


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941