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29.07.2024 - tributi

ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI: IN UNA CIRCOLARE DEL MEF I CHIARIMENTI SULLE CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE

Con la circolare n. 2/DF, pubblicata il 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali in caso di immobili concessi in comodato o temporaneamente inutilizzati.

Si ricorda, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160/2019, è esente dall’IMU l’immobile posseduto dall’ente non commerciale e destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali delle attività istituzionali elencate all’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 (i.e. attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85).

Sul punto, è poi intervenuto l’articolo 1, comma 71della Legge di bilancio 2024 che, come norma di interpretazione autentica, ha specificato come vadano intesi i requisiti di accesso all’esenzione, chiarendo che:

  1. a) gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a patto che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali che consentono di beneficiare dell’esenzione;
  2. b) gli immobili si intendono utilizzati anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento di tali attività.

La circolare del Mef chiarisce come debbano essere intese, a livello più concreto, tali condizioni.

  1. a) Sul rapporto di natura “funzionale” o “strutturale” tra soggetto comodante e comodatario

Il documento di prassi precisa che sussiste un collegamento funzionale quando le attività svolte dal comodatario nell’immobile:

– rientrano tra quelle agevolate (ossia tra le attività istituzionali di cui all’art. 7 comma  1 lett. i) del DLgs. 504/92);

– sono esercitate con modalità non commerciali;

– sono accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ossia strumentali rispetto alle finalità istituzionali di quest’ultimo.

Il collegamento strutturale, invece, è esistente quando l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente, per lo svolgimento di un’attività istituzionale con modalità non commerciale.

  1. b) Sull’assenza di esercizio attuale delle attività agevolabili La circolare conferma il riconoscimento dell’esenzione Imu anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, a patto che ciò non determini la cessazione definitiva della “strumentalità” dell’immobile rispetto a tali attività.

Viene precisato, difatti, che il mancato utilizzo degli immobili interessati non determina a priori la perdita del beneficio fiscale.

Ciò accade solo se vi è un mutamento della destinazione o se viene meno il rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli.


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