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28.10.2024 - lavori pubblici

DOCUMENTAZIONE ISTANZA SOA – L’IMPRESA È TENUTA A VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI QUALIFICAZIONE

(Tar Lazio, Roma, Sez. I Q, 18/10/2024, n.18066)

…omissis…

In definitiva, dunque, deve ritenersi correttamente esercitato il potere da parte dell’ANAC che, ricevuta la comunicazione da parte di SOA ….. in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni rese da -OMISSIS- con riferimento alla propria posizione fiscale, ha avviato l’istruttoria tesa ad acclarare se la dichiarazione falsa o non veritiera fosse imputabile all’impresa a titolo di dolo o colpa grave.

All’esito degli accertamenti effettuati, l’ANAC ha accertato che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, «insistevano in capo all’impresa -OMISSIS- violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di importo superiore alla soglia consentita», ritenendo, per le ragioni già precisate, che quanto evidenziato dalla ricorrente nelle memorie difensive non fosse idoneo a escludere la «falsità in senso oggettivo della dichiarazione in questione ed i conseguenti profili di responsabilità, non avendo l’impresa giustificato l’avvenuta produzione della dichiarazione risultata non veritiera».

Quanto, poi, ai profili relativi alla responsabilità della società ricorrente, ragionevolmente l’ANAC precisa che «nel caso in esame, non si possa pervenire all’esclusione di profili di responsabilità, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, attesa l’omissione dei controlli esigibili in base al parametro della diligenza professionale. Sul punto deve, infatti, osservarsi che l’impresa, in tutte le sue articolazioni, è tenuta a verificare preventivamente la veridicità e sostanza della documentazione presentata alla SOA in sede di qualificazione».

Ed infatti, in applicazione dei parametri della diligenza professionale, la società ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente verificare la regolarità o meno della propria posizione fiscale e, quindi, la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni trasmesse a SOA ………, anche in considerazione della circostanza che vi erano state delle pendenze tributarie per le quali era stata ammessa al beneficio della definizione agevolata.

L’omissione di tali verifiche, in violazione del parametro della diligenza professionale standard, ha evidentemente integrato il profilo subiettivo della colpa grave posto a fondamento delle determinazioni dell’Autorità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

…omissis…

 Si pubblica in allegato il testo della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. I Q, 18/10/2024, n.18066:

 

 


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