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11.11.2024 - tributi

DL SALVA INFRAZIONI: DAL 2025 SCATTA L’IVA SUL PERSONALE DISTACCATO

Dal 1° gennaio 2025, i prestiti e i distacchi di personale diventano imponibili ad IVA anche se effettuati a fronte del mero rimborso del costo dei dipendenti distaccati.

Questo quanto prevede il nuovo art.16-ter del DL 16 settembre 2024, n. 131 -cd. decreto salva-infrazioni– inserito dal DdL di conversione del medesimo provvedimento (DdL 1287/S), che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato lo scorso 6 novembre ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, a seguito delle diverse pronunce giurisprudenziali europee e nazionali, il DdL elimina definitivamente il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori (oggi previsto dall’art.8, co.35, della legge 67/1988).

Viene così recepito dall’ordinamento italiano l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza 11 marzo 2020, n. C-94/19, successivamente avvalorato anche dalla Corte di Cassazione, in base al quale il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi di natura sinallagmatica, da considerarsi “onerosa” anche qualora l’impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

La norma prevista dal DdL in analisi risponde quindi all’esigenza di rendere compatibile l’ordinamento italiano agli indirizzi europei in tema di IVA e, allo stesso tempo, pone fine ad una generale situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dell’emanazione delle suddette pronunce giurisprudenziali che, seppur in costanza della disciplina contenuta nel citato art.8 della legge 67/1988 (sinora mai abrogata o modificata), hanno introdotto il principio di imponibilità ad IVA delle operazioni di distacco di personale, a prescindere dall’importo corrisposto dall’impresa distaccataria per avvalersi delle prestazioni del lavoratore della distaccante (rimborso del solo costo del lavoro ovvero un corrispettivo maggiore).

Sul punto, già dalla prima pronuncia della Corte di Giustizia UE, l’ANCE è intervenuta presso le competenti sedi per evidenziare la necessità di attribuire alla stessa valenza innovativa (e non retroattiva), ritenendo legittimo che il regime di imponibilità ad IVA di tali prestazioni dovesse operare solo a seguito di un’espressa modifica della normativa italiana (e, in particolare, del suddetto art.8, co.35, della legge 67/1988), a tutela della certezza del diritto e, comunque, facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.

In conformità a tale posizione, l’art.16-ter del provvedimento in corso di pubblicazione in GU, prevede l’abrogazione totale dell’art.8, co.35, della legge 67/1988, con effetto per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, aggiungendo inoltre una “clausola di salvaguardia” che fa comunque salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti (sia se questi si siano attestati sulle conclusioni della Corte UE, assoggettando ad IVA tali prestazioni, sia se, invece, abbiano considerato le stesse non imponibili ad IVA, in virtù della norma ora abrogata).

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, quindi, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest’ultima) saranno imponibili ad IVA (con aliquota ordinaria al 22%).

Di contro, le somme dovute in base ad accordi conclusi entro il prossimo 31 dicembre 2024 potranno continuare ad essere considerate irrilevanti ai fini IVA.


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