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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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05.07.2024 - tributi

DELEGA FISCALE – IL DECRETO RIVEDE IL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO

Riscrittura dei rapporti tra procedimento penale e tributario all’insegna del ne bis in idem, definizione di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” rilevante ai fini del reato di indebita compensazione, possibilità di compensare le sanzioni e gli interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi con i crediti “commerciali” vantanti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Queste sono alcune delle novità contenute nel D.lgs. 14 giugno 2024, n.87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 150 del 28 giugno 2024, che però non affronta il tema delle sanzioni irrogate alle imprese che nell’ambito degli appalti pubblici hanno applicato aliquote IVA ridotte su indicazioni degli Enti committenti.

Questo aspetto, nel corso dell’esame parlamentare dello schema di decreto, è stato sollecitato dall’Ance in quanto particolarmente critico per l’attività di tutti gli operatori economici che, nella realizzazione di opere per lo più commissionate dai Comuni, emettono fatture con IVA agevolata al 10%, facendo pieno affidamento su dichiarazioni di questi ultimi sulla spettanza della misura ridotta per fattispecie in realtà non agevolabili in base alla disciplina IVA.

In sede parlamentare alla questione è stato riconosciuto ampio rilievo da entrambi i rami del Parlamento che, infatti, hanno inviato al Governo un parere favorevole sull’atto inserendovi un’osservazione, non vincolante, volta ad evidenziare la necessità di escludere le sanzioni per le imprese che nell’applicazione di aliquote IVA ridotte si siano attenute a specifiche indicazioni degli Enti pubblici committenti.

Tuttavia, la misura non ha trovato accoglimento nel testo definitivo del D.lgs., anche se, grazie all’azione dell’Ance, ne è stata comunque condivisa la rilevanza e la necessità di trovarne soluzione in uno dei prossimi provvedimenti utili.

Per il resto, il Dlgs compie un passo in avanti nell’attuazione della riforma fiscale definita dalla legge 111/2023, intervenendo su:

  • Dlgs 74/2000 in tema di disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
  • Dlgs 471/1997 sulle sanzioni tributarie in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi,
  • 472/1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Conformemente a quanto stabilito dalla legge delega 111/2023, il decreto prevede una serie di principi ampiamente condivisibili, tra cui l’introduzione, con il nuovo art. 28-sexies nel DPR 602/1973, della possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi, con i crediti “commerciali” (per forniture e appalti) vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di un principio ampiamente condivisibile che può sopperire, almeno parzialmente, alle lungaggini connesse ai pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che incidono pesantemente sulla liquidità delle imprese (art.1 del Dlgs 87/2024). Per questo, l’Ance sostiene da tempo la necessità di estendere al massimo la possibilità di utilizzare tali crediti commerciali, permettendone la compensazione anche con i versamenti delle imposte dovute alle ordinarie scadenze (e non solo, come oggi previsto, con i debiti iscritti a ruolo o derivanti dalle forme di adesione agli atti accertativi).

Allo stesso modo, si apprezza la revisione dei rapporti tra procedimento penale e tributario, secondo il principio del ne bis in idem, per cui le sentenze irrevocabili rese nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo resi in sede amministrativa, che hanno ad oggetto violazioni derivanti dagli stessi fatti per cui è stata esercitata azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto a vantaggio del contribuente.

Per ciò che concerne, invece, la revisione delle sanzioni amministrative, con diverse modifiche al Dlgs 472/1997, vengono declinati alcuni obiettivi condivisibili, tra cui quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni alle violazioni commesse e di garantirne comunque l’inapplicabilità nel caso in cui il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (art.3 del Dlgs 87/2024).

Infine, in tema di reati tributari, tra le novità di interesse nel Dlgs 87/2024 si segnala l’introduzione, con una modifica al Dlgs 74/2000, della definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.

In particolare, per:

  • “crediti inesistenti”, si intendono quelli per cui mancano, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi o oggettivi indicati dalle norme di rifermento, o per cui tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, con simulazioni o artifici,
  • “crediti non spettanti” si intendono quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo, o in maniera superiore alla misura stabilita dalle norme, o quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di altri elementi o qualità, o siano utilizzati in difetto di adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.

Sempre con una modifica al Dlgs 74/2000 viene inoltre stabilito che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione con rateazione, anche a seguito di procedure conciliative o accertamento con adesione, sempre che i pagamenti siano in regola.


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