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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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22.07.2024 - tributi

CRISI D’IMPRESA -TRANSAZIONE FISCALE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E TEST PRATICO – ACCOLTE LE RICHIESTE ANCE

Introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi d’impresa e libero accesso a tutte le imprese al “test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento”, e non più solo, come accade oggi, a quelle che hanno presentato l’istanza per la composizione negoziata.

Vengono, così, accolte due specifiche richieste dell’ANCE, più volte avanzate presso le competenti Sedi istituzionali, dirette sia a consentire espressamente la possibilità di pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali nella composizione negoziata, sia ad estendere il più possibile l’utilizzo del “test pratico”, nell’ottica di favorire nuove forme di controllo aziendale interno per prevenire la crisi d’impresa.

Le nuove disposizioni sono contenute nello Schema di D.Lgs. correttivo (Atto n.178) al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019, approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 10 giugno e tramesso in Parlamento per l’espressione dei prescritti pareri, prima della definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri. Dopo questo ulteriore passaggio, il D.Lgs. correttivo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore.

Lo Schema di Provvedimento interviene su molteplici aspetti collegati alla disciplina dell’insolvenza, e coinvolge svariate fasi, dalla rilevazione dei primi segnali di crisi all’articolazione delle procedure di risanamento, sia di tipo giudiziale che extragiudiziale (come la composizione negoziata della crisi d’impresa).

In particolare, recependo le istanze dell’ANCE, la transazione fiscale è stata introdotta espressamente nella “composizione negoziata della crisi”, ancorché, per ora, la stessa sia stata limitata alle sole imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate e siano stati esclusi da questa possibilità i tributi locali (ad es. IMU) ed i “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea” (IVA –cfr. art.23, co.2-bis, del D.Lgs 14/2019).

Sempre accogliendo quanto richiesto dall’ANCE, lo Schema di D.Lgs. prevede che il “test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento” venga inserito, a libero accesso delle imprese, nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, affiancandosi alla “lista di controllo particolareggiata”, che è un ulteriore strumento di autocontrollo anticrisi per le imprese, già presente nei predetti siti istituzionali e che contiene le indicazioni per la redazione del piano di risanamento dell’impresa (cfr. il nuovo art.5-bis del D.Lgs 14/2019).

Ad oggi, invece, il citato “test pratico” è riservato unicamente alle imprese che si trovano già nella fase delle trattative collegate alla composizione negoziata della crisi d’impresa, ed è escluso per le altre, come ausilio di autovalutazione della propria situazione economico patrimoniale in chiave anticrisi.

Tra le ulteriori novità d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nello Schema di D.Lgs. correttivo e che potrebbero subire modifiche prima della sua definitiva approvazione, si segnalano, in sintesi:

  • la previsione che i segnali di allerta diventino rilevanti anche “prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza”, al fine di migliorare le prospettive di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
  • l’estensione anche al revisore legale dell’obbligo di segnalazione della crisi all’organo amministrativo;
  • l’attenuazione o esclusione della responsabilità degli amministratori e dei soggetti tenuti alla segnalazione (organo di controllo e revisore legale) in presenza di segnalazione entro 60 giorni dalla effettiva conoscenza della situazione di crisi;
  • l’estensione del dovere di condotta secondo buona fede, a tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi (non solo i creditori);
  • l’introduzione di una nuova regola per le banche e gli intermediari finanziari: la conoscenza dell’accesso del debitore alla composizione negoziata non è di per sé una causa di sospensione le linee di credito concesse e di riclassificazione del credito

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