CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA – PERCENTUALE DEL BONUS FRUIBILE
Con il provvedimento n. 305765 del 23 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica.
Era scaduto il 12 luglio l’arco di tempo utile per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle in previsione entro il 15 novembre dello stesso anno per investimenti destinati alle strutture produttive ricadenti nella cd. “ZES unica”.
Si attendeva – ora – l’intervento da parte del Fisco per poter determinare l’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante a ciascun richiedente.
Si ricorda, difatti, che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo del 17 maggio 2024, l’ammontare effettivo del credito spettante a ciascun beneficiario è determinato sulla base di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (per l’incentivo sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesti.
Tale percentuale è stata individuata considerando, per l’appunto, il rapporto tra il totale dei bonus richiesti dai contribuenti con le istanze validamente presentate (9.452.741.120 euro) e le risorse disponibili (1.670 milioni di euro).
Quindi, l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto con l’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per il 17,6668%.
Inoltre, con la risoluzione n. 39 – diffusa anch’essa il 22 luglio – è stato istituito il codice tributo “7034” per l’utilizzo in compensazione del bonus, da effettuarsi tramite F24.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941