CESSIONE DEL CREDITO – ANNULLAMENTO DELLE CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come procedere all’annullamento delle cessioni del credito derivanti da bonus edilizi, successive alla prima o connesse allo sconto in fattura. Queste indicazioni si aggiungono a quelle già fornite con la CM 33/E/22 che invece riguardavano esclusivamente l’annullamento delle prime comunicazioni di opzione per cessione del credito o per lo sconto, in caso di errori sostanziali o formali.
Con la Circolare 6/E/2024, invece, viene diffuso il modello che il cedente e il cessionario devono inviare all’Agenzia delle Entrate per chiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate e far tornare il credito nella disponibilità del cedente.
La procedura offre una soluzione sia nell’ipotesi in cui il cessionario abbia accettato erroneamente la cessione che invece intendeva rifiutare, che in quella in cui cedente e cessionario, dopo l’accettazione della cessione, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
A questo fine l’Agenzia ha predisposto un modello con relative istruzioni, allegato alla medesima C.M.6/E/2024, che una volta sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
In merito alle modalità di presentazione l’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che:
- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili (derivanti da prime cessioni/sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022), il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito che non sia stata ulteriormente ceduta o opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In questo ultimo caso l’opzione per l’utilizzo con F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma;
- se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
- Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione e comporta il rientro dei crediti nella disponibilità del cedente, per un’eventuale ulteriore cessione o per l’utilizzo in compensazione.
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