NUOVO CODICE – RICONOSCIUTA DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI NON AGGIUDICARE L’APPALTO
La Stazione appaltante è legittimata a “non aggiudicare” una gara se nessuna offerta risulta idonea. Questa prerogativa è radicata nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che nel nuovo Codice si evidenzia attraverso il principio del risultato.
Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo della Campania, con la sentenza n. 5528 del 10 ottobre u.s. (Apri), chiamato ad esprimersi sulla decisione di una Stazione appaltante, che aveva ritenuto di non accettare l’offerta di un Operatore economico, unico concorrente, per l’affidamento di un lotto in una gara avente ad oggetto il “servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service”, perché giudicata non idonea.
Di seguito, l’analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Nello specifico, il TAR Campania ha approfondito con la sentenza in esame il potere previsto dall’art. 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), secondo cui: «Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito». Tale potere, riprodotto dall’art. 108, comma 10 del Codice appalti vigente, conferisce alla stazione appaltante, una prerogativa ampiamente discrezionale, radicata nel principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione e oggi, come sottolineato dallo stesso Collegio, ancor più rilevante alla luce del principio del risultato enunciato nel nuovo codice appalti che benché non applicabile ratione temporis alla procedura, costituisce un rilevante riferimento ermeneutico.
Ciò posto, il TAR Campania ha sottolineato l’ampio margine di discrezionalità conferito alla stazione appaltante nella valutazione dell’idoneità dell’offerta rispetto alle esigenze che hanno portato all’indizione della gara. Questo margine di discrezionalità si accompagna a un onere di motivazione rafforzato, che (si sottolinea nella sentenza) non può limitarsi a una mera valutazione dell’aspetto economico, ma deve estendersi alle ragioni di convenienza o idoneità complessive delle offerte.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la stazione appaltante aveva esercitato correttamente i propri poteri discrezionali, fornendo una motivazione adeguata alla decisione di non procedere all’aggiudicazione della gara all’unico concorrente. Infatti, l’offerta tecnica del concorrente era stata considerata inidonea, come attestato dalle valutazioni espresse dalla Commissione di gara, ossia un organo tecnico specifico dell’amministrazione, a cui la stessa Stazione appaltante faceva rinvio per relationem.
In ragione di ciò, il Tar Campania, con la citata sentenza n. 5528 del 10 ottobre u.s., ha confermato la legittimità del provvedimento della stazione appaltante che ha deciso di “non aggiudicare” una gara in quanto “l’offerta tecnica prodotta ha ricevuto un punteggio basso e la documentazione tecnica è stata giudicata mediocre dalla commissione di gara, tanto da non essere considerata idonea e confacente alle esigenze aziendali”.
Lo stesso Collegio ha quindi concluso respingendo il ricorso e affermando che, nel caso specifico, la stazione appaltante aveva perseguito il proprio legittimo interesse, ispirato al più volte citato principio di buon andamento, laddove aveva deciso di non aggiudicare la gara al concorrente che aveva presentato un’offerta inidonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Capitolato speciale.
Conseguentemente, era altresì logica e coerente la scelta di indire immediatamente una nuova procedura di gara per l’affidamento del lotto oggetto di contestazione.
La sentenza pur avendo ad oggetto un appalto di servizi affidato ai sensi del d.lgs. 50/2016, risulta di interesse per gli appalti pubblici in generale, perché – come sottolineato dallo stesso Collegio – esprime importanti indicazioni su un principio generale, richiamato anche nel vigente Codice appalti, d.lgs. 36/2023.
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