IRPEF – FRINGE BENEFITS – NUOVO LIMITE ANNUO PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI – DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48
L’art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 dispone che, limitatamente al periodo di imposta 2023, in deroga all’art. 51, comma 3, prima parte, terzo periodo, del TUIR, non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, entro il limite di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli. In tale limite rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La norma prevede che i datori di lavoro eventualmente interessati a riconoscere il beneficio fiscale ai propri dipendenti debbano previamente procedere con un’informativa al riguardo rivolta alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
La medesima agevolazione si applica laddove il lavoratore dichiari al datore di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Per i dipendenti che non rientrino nell’agevolazione fiscale qui in commento, resta, invece, ferma l’applicazione del testo originario del predetto art. 51, ossia l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente di beni e servizi se complessivamente non superiori a 258,23 euro nel periodo di imposta.
In attesa dei chiarimenti interpretativi che verranno di certo rilasciati dagli Enti competenti, il Servizio Sindacale di ANCE resta a disposizione delle imprese eventualmente interessate all’applicazione della misura.
Allegato: 01_02_01 DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 n_48
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