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28.07.2023 - lavoro

IRPEF – AGENZIA ENTRATE – EROGAZIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI – TRATTAMENTO FISCALE – PRECISAZIONI – RISOLUZIONE 25 LUGLIO 2023, N. 44

Vista la frequente presentazione di diverse istanze riguardanti la corretta modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente in relazione a finanziamenti o prestiti a tasso agevolato concesso ai dipendenti, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di emanare un’apposita risoluzione che rappresenta una ricognizione della normativa esistente, accompagnata da alcune precisazioni.

L’Agenzia ricorda, preliminarmente, come l’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR preveda che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, si assuma quale imponibile il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato dalle parti.

La risoluzione conferma come tale metodo di definizione dell’imponibile si applichi a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata.

Di conseguenza, esso va adottato anche in relazione a finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni come può accadere in caso di prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio; ne restano, per contro, escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Inoltre, l’Agenzia ha voluto sottolineare che il momento di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito alle scadenze stabilite dal relativo piano di ammortamento, confermando, in questo modo, quanto già previsto dal Ministero delle Finanze nella risposta al quesito 5.2.1 della circolare 17 maggio 2000, n. 98.

Sul punto, la risoluzione riprende la circolare da ultimo citata nella parte in cui chiarisce come la ritenuta d’acconto debba essere operata sull’ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d’imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del TUS [ora TUR] vigente al termine del periodo d’imposta.

L’Amministrazione finanziaria, infine, ricorda che, in base all’art. 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico.

Di conseguenza, nel caso in cui il mutuo o il finanziamento sia intestato (o cointestato) ad un familiare (per es., il coniuge), il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.

Qualora, invece, il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il medesimo calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Da ultimo, l’Agenzia ricorda che, laddove la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito (cioè il lavoratore) è obbligato a fornire al sostituto (ossia all’impresa) le somme necessarie al versamento. In tal caso, il datore è tenuto comunque a versare le ritenute all’Erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non avesse ancora provveduto al pagamento.

Allegato: AE risoluzione 44_E_25 luglio 2023


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