INPS – WELFARE AZIENDALE – SOSTITUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO CON MISURE DI WELFARE – PROFILI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE 31 MAGGIO 2023 N. 49
Con la circolare in commento, l’Istituto ha voluto effettuare una ricognizione del quadro normativo vigente in materia di welfare aziendale, evidenziando, soprattutto, i rapporti fra il trattamento contributivo dei premi di risultato convertiti, su richiesta del lavoratore, in misure di welfare.
In effetti, la circolare ricorda come, nonostante l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi sia più ampio di quello fiscale, poiché esistono, alla luce dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, voci retributive aventi rilevanza ai soli fini previdenziali.
Di conseguenza, nell’ambito della suddetta circolare, l’Istituto intende evidenziare i casi in cui la disciplina ai fini contributivi si discosti da quella vigente ai fini fiscali, fornendo agli operatori le precisazioni sui conseguenti riflessi relativi alla determinazione dell’imponibile.
La circolare presenta, in realtà, una lunga ed articolata ricognizione della normativa esistente: per quanto possa interessare le imprese edili bresciane, per i motivi di cui diremo più sotto, sottolineiamo come l’INPS evidenzi, in particolare, il contenuto dell’art. ___ comma 4, lettera f) e dell’articolo 9-bis della legge 1 giugno 1991, n. 166: tali norme prevedono che i contributi e le somme versate, dal datore di lavoro, a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali devono essere assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico dell’azienda.
In sostanza, la circolare precisa che:
- il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale e fiscale sia per il datore che per il lavoratore;
- nel caso di erogazione di un premio di risultato, lo stesso sconta la normale contribuzione previdenziale, mentre è assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (5% per il periodo di imposta 2023) in capo al solo dipendente;
- sempre nell’ipotesi di erogazione di un premio di risultato aziendale, laddove il dipendente chieda di trasformare, in tutto o in parte, l’importo a lui spettante a tale titolo in versamenti verso forme di previdenza complementare, oppure a queste ultime fosse destinato, per regolamento aziendale, il residuo dei piani di welfare non utilizzati dai lavoratori, le somma versate dal datore verso tali forme devono essere assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Punti di interesse per le imprese edili
Come detto, le indicazioni sopra sinteticamente descritte acquisiscono particolare importanza per le imprese che avessero già in atto o stessero programmando l’istituzione di piani welfare a favore dei propri dipendenti. Inoltre, i chiarimenti dell’INPS devono essere tenuti in considerazioni anche dalle imprese che volessero istituire il Premio di Risultato previsto, come facoltà datoriale, dal CCPL 30 novembre 2022, sottoscritto da ANCE Brescia, che, per espressa previsione contrattuale, è volturabile in welfare su richiesta del lavoratore.
Allegato: INPS_Circolare_49_31_05_2023
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