INPS – FRINGE BENEFITS – REGIME CONTRIBUTIVO – PRECISAZIONI SULL’IMPONIBILITA’ CONTRIBUTIVA DEL BONUS CARBURANTE – MESSAGGIO 6 NOVEMBRE 2023, N. 3884
Con il messaggio 6 novembre 2023, n. 3884, l’INPS precisato gli adempimenti in capo al datore di lavoro nel caso in cui lo stesso abbia riconosciuto ai propri dipendenti, nel corso del 2023, beni o servizi per un importo superiore al limite escluso, per legge, da imposizione contributiva.
In via preliminare, l’Istituto nota come l’entrata in vigore, in corso d’anno, del decreto-legge 4 maggio 2023, poi convertito in legge, ha disposto l’innalzamento, limitato al solo periodo di imposta 2023, del limite massimo di esclusione dalla base imponibile del valore dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, gli adottivi e gli affidati (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 31 del 7 agosto 2023).
Il citato decreto ha infatti previsto che citato limite sia pari, per il 2023, a euro 3.000 per i dipendenti da ultimo individuati: al raggiungimento di tale limite concorrono, oltre al valore dei beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per completezza, ricordiamo come, invece, per i lavoratori senza figli a carico, il limite massimo di esenzione resti confermato in euro 258,23. In questo caso sono esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.
L’INPS ricorda che in entrambi i casi resta ferma la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 e 258,23 euro per i lavoratori dipendenti che non soddisfino le condizioni ivi previste), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti sopra citati, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per gli adempimenti da seguire nella compilazione del flusso UniEmens, rimandiamo alla lettura degli appositi paragrafi riportati nel messaggio, che sono molto precisi sul punto e non necessitano di ulteriori chiarimenti.
Valore dei fringe benefit ricevuti dal lavoratore nel corso di precedente rapporto svoltosi nel 2023
Il messaggio ricorda che nella determinazione dei limiti l’impresa dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro ma precisa come, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits dallo stesso erogati.
Per completezza, sottolineiamo come l’indicazione INPS sul punto si discosti da quanto avviene in ambito fiscale, dove, in un caso simile, deve essere trattenuta l’IRPEF sul valore complessivo dei fringe benefit, anche se erogati da un precedente datore.
Bonus carburante
L’Istituto rammenta, da ultimo, che l’agevolazione relativa alla misura del c.d. “bonus carburante”, prevista dall’art. 40 del già citato Decreto-legge n. 48, secondo cui non concorre alla formazione del reddito imponibile il valore dei buoni benzina fino all’importo massimo pari a euro 200, rileva esclusivamente ai fini fiscali.
Al riguardo, il messaggio precisa come tale normativa sia sovrapponibile rispetto alla disciplina generale dei fringe benefits sopra sinteticamente descritta ma sottolinea che il valore del predetto bonus, eventualmente erogato nel corso del 2023, concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Ne consegue che resta escluso da imponibilità contributiva il solo ammontare dei buoni benzina, pur riconducibili al “bonus carburante”, che trovi capienza nel limite massimo (3.000 euro o 258,23 euro) se del caso ancora disponibile alla luce degli altri benefit eventualmente già riconosciuti (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina).
Allegato: Messaggio-numero-3884-del-06-11-2023
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