INPS – DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE – OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO – CONDIZIONI – MESSAGGIO 12 APRILE 2023, N. 1356
Ad avviso dell’INPS, le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata dei suddetti congedi e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del datore, del cd. ticket di licenziamento.
Ciò in ragione del fatto che tale ipotesi di dimissioni costituisce causale che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbe diritto alla NASpI.
Nel messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, in cui viene descritta l’introduzione dell’obbligo contributivo in argomento, l’Istituto ricorda come esso fosse, in realtà, già previsto per le ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi del citato articolo 28 del D. Lgs. n. 151/2001
In esito all’introduzione del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che, fra le altre previsioni, ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio, il medesimo obbligo contributivo sussiste oggi anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo da ultimo citato.
In questa ipotesi, quindi, ad avviso dell’Istituto:
– il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il precedente D. Lgs. n. 151/2001, consente l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.
Momento impositivo e misura del contributo
Per quanto attiene al momento impositivo e alla misura dell’onere, il messaggio qui in commento conferma che il contributo, interamente a carico del datore, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto. Inoltre, resta confermato che la misura del suddetto contributo è definito nel 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di servizio.
Dimissioni presentate dal 13 agosto 2022 al 12 aprile 2023
Come detto, l’obbligo contributivo di cui trattasi riguarda le dimissioni presentate dal lavoratore che stesse fruendo del congedo di paternità obbligatorio intervenute fra il 13 agosto 2022, data di entrata in vigore della norma, e il 12 aprile u.s., giorno di pubblicazione del messaggio.
Pertanto, per le dimissioni presentate dal già citata data del 13 agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il 16 luglio 2023, terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio di cui trattasi, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Allegato: 01_01_01 Circolare-numero-32-del-20-03-2023
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