Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
04.01.2023 - lavoro

INPS – CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 2022 – CIRCOLARE 31 DICEMBRE 2022, N. 139

L’INPS, con circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con una delle denunce dei primi mesi dell’anno successivo.

Termine per l’effettuazione del conguaglio

Come già nelle precedenti circolari sul punto, preliminarmente l’Istituto sottolinea come i datori di lavoro possano effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (la cui scadenza di pagamento è il 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (la cui relativa scadenza di pagamento è il 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate, con riferimento alle singole fattispecie, nella circolare qui in commento.

Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2023” (il cui pagamento è previsto per il 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Tutto ciò premesso, l’INPS ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate.

Elementi variabili della retribuzione

Sin dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore è legittimato a tener conto di tale variazione in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

La circolare qui in commento ricomprende fra gli eventi o gli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta Delibera:

  • i compensi per lavoro straordinario;
  • le indennità di trasferta o missione;
  • l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • l’indennità connessa ai riposi per allattamento;
  • le giornate retribuite per donatori sangue;
  • le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • i permessi non retribuiti;
  • le astensioni dal lavoro;
  • le indennità per ferie non godute;
  • i congedi matrimoniali;
  • le integrazioni salariali (non a zero ore).

Inoltre, per espressa indicazione dell’Istituto, agli elementi e agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

L’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

L’Istituto rammenta altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc. …), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

Al riguardo, INPS ricorda, infine, come, nell’ambito della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro dovranno includere le variabili di cui trattasi nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, il massimale, pari per l’anno 2022 a euro 105.014,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter, l. n. 438/92) che, per l’anno 2022, è risultato pari a euro 48.279,00, corrispondenti a euro 4.023,00 mensili.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Al punto 6) della circolare, l’Istituto, nel fare rinvio alle istruzione già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla già citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (v. messaggio INPS 13 giugno 2001 n. 101).

Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

Fringe benefits

L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), nel testo modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel corso dell’anno appena conclusosi, il legislatore, dapprima con l’art. 12 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 e, poi, con il successivo Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha elevato fino a 3.000,00 euro, a valere per il solo periodo di imposta 2022, il limite di cui sopra.

La circolare ricorda come la volontà del Legislatore si sia estesa fino a ricomprendere, fra i fringe benefits concessi al lavoratore, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ai fini della corretta applicazione delle operazioni di conguaglio, INPS ha pubblicato il messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616, cui la circolare qui in commento rimanda (v. specifico articolo nel presente Notiziario).

Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Come noto, con la Legge di Bilancio 2020, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (oltre che a imposizione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, segue due diversi e distinti regimi normativi a seconda che la concessione dell’auto aziendale sia avvenuta con contratto firmato entro il 30 giugno 2020 oppure dal 1° luglio 2020, secondo quanto di seguito meglio specificato.

Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Per espressa previsione normativa, contenuta nella predetta Legge di Bilancio 2020, resta ferma l’applicazione della disciplina disposta nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a tali contratti, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.

Contratti stipulati dal 1° luglio 2020

Per i contratti stipulati a partire dal secondo semestre del 2020, l’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si applichi la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

A decorrere dall’anno 2021, la percentuale è, poi, elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.

Prestiti ai dipendenti

L’INPS ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (attualmente pari allo 2,50%, come riportato nella circolare in esame) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L’INPS rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 29/2019 del 24 agosto 2019).

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Come chiarito dall’INPS nella circolare n. 70/2007, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti.

In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio delle attività.

Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, calcolato sino alla data di effettivo versamento.

Pertanto, le imprese costituitesi durante il 2022 che, al 31 dicembre ultimo scorso, abbiano raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (ossia entro il 31 marzo 2023).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 17%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore.

Entro il mese di dicembre 2022, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2023, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta, versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

L’INPS precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”.

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica (CU), con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Sulle contribuzioni o sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’art. 9-bis del Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166.

Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 13 della circolare in esame, di seguito allegata.

Allegato: 01_01_Allegato


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941