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14.04.2023 - lavoro

INPS – ASSEGNO UNICO – MODIFICA DELLA DISCIPLINA PER I FIGLI A CARICO – INDICAZIONI INTERPRETATIVE – PRESENTAZIONE ANNUALE DELLA RELATIVA DOMANDA – PRECISAZIONI – CIRCOLARE 7 APRILE 2023, N 41

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ossia la legge di Bilancio 2023, è intervenuta sulla disciplina dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico definendo, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, un incremento nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.

Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro.

Inoltre, è stato modificato anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli, anch’esso aumentato, con la medesima decorrenza di cui sopra, nella misura del 50%.

L’intervento della Legge di Bilancio 2023 ha comportato, inoltre, la stabilizzazione, a regime, degli importi più alti che erano stati previsti, limitatamente all’annualità con competenza 2022, in favore dei nuclei con figli disabili: detti nuclei familiari sono interessati, infine, anche dall’incremento, per tutto il 2023 e per il 2024, in misura fissa, della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo decreto legislativo.

Con la circolare in commento l’Istituto ha precisato, fornendo anche esempi chiarificatori, alla cui lettura rimandiamo, le varie interpretazioni applicative della normativa da ultimo intervenuta.

Precisazioni in merito all’onere di presentazione annuale della domanda di Assegno Unico

Inoltre, la circolare conferma come coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023 non hanno l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Resta, comunque, necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Per espressa disposizione normativa, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022, in quanto, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, la normativa prevede l’utilizzo dell’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

Allegato: Circolare-numero-41-del-07-04-2023


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