INCENTIVI FISCALI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, TUTTE LE NOVITÀ NELLA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dopo il recente intervento della legge di Bilancio 2023, la detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche è fruibile sino al 2025. Questa novità, insieme alla semplificazione delle modalità di deliberazione assembleare per i lavori condominiali agevolati con il cd. “Bonus Barriere”, sono contenute nella Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2023.
La Guida, interamente dedicata alla normativa tributaria che riguarda le persone con disabilità, dedica una parte specifica agli incentivi per la eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal riguardo si ricorda che il cd. “Bonus Barriere” consiste nella detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti e le prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
La guida ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
Anche per i beneficiari del “Bonus Barriere” è possibile, in alternativa alla detrazione, optare: per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
In linea generale, l’Agenzia ricorda che per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per ristrutturazione edilizia dell’immobile, (importo massimo di 96.000 euro) disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/1986;
la detrazione Irpef/Ires del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), disciplinata dall’art. 119-ter del DL 34/2020 (convertito nella legge 77/2020) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
la detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti” (art. 119, DL 34/2020 sopra citato).
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