Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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01.09.2023 - lavoro

INAIL – RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE – AVVENUTA PUBBLICAZIONE MODELLO 0T23 ANNO 2024 – FISSAZIONE DEL TERMINE AL 29 FBBRAIO 2024 – ISTRUZIONE OPERATIVA 3 AGOSTO 2023, N. 8349

L’INAIL ha reso disponibili, in un’apposita sezione del proprio sito, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024 (c.d. “Modello OT23”), nonché la guida per la compilazione dello stesso.

Tale riduzione del tasso medio di tariffa è prevista per le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per vedersi riconosciuto il beneficio, le aziende interessate devono presentare un’apposita istanza, rappresentata dal modello di cui sopra, esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi Online presenti sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’agevolazione è collegata all’avvenuta effettuazione, nel corso del 2023, da parte dell’impresa richiedente, di interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INAIL ha predefinito gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

Qualora il datore di lavoro abbia realizzato uno o più degli interventi indicati dall’Istituto, può presentare istanza accompagnata e supportata dalla documentazione ritenuta da INAIL necessaria per attestare la reale attuazione delle azioni dichiarate.

Ad ogni tipo di intervento, INAIL assegna uno specifico punteggio: l’impresa, per potersi vedere riconosciuta l’agevolazione, deve arrivare a un punteggio complessivo pari, almeno, a 100 punti.

Con riferimento agli interventi, segnaliamo come di specifico interesse per le imprese edili quelli inerenti agli ambienti confinati (in cui, tra l’altro, viene riconosciuto un punteggio maggiore per le imprese del settore costruzioni), alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto, alla riduzione dei livelli di esposizione dei lavoratori a silice libera cristallina e alla prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche.

Rimandiamo, però, alla lettura della modulistica perché anche altri interventi potrebbero essere di interesse per le singole realtà aziendali, evidenziando, fra le altre misure, il riconoscimento di un punteggio più alto in caso di adozione del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D. Lgs. n. 81/2008 asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 o di applicazione della Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000”.

Ulteriori requisiti per la fruizione dell’agevolazione

L’Istituto ricorda come il riconoscimento della riduzione sia subordinato, oltre all’attuazione dei suddetti interventi, al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi e all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, nelle modalità specificate dalla Guida che, per completezza, alleghiamo alla presente.

Misura dell’agevolazione

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

 

Lavoratori anno del triennio della PAT Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

 

La Guida pubblicata dall’Istituto rammenta che, in caso di accoglimento dell’istanza, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora, però, risultasse, in un qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

Modalità operative per le imprese associate

Come già negli anni precedenti, ANCE Brescia ed ESEB supporteranno in maniera fra loro sinergica le imprese interessate alla presentazione della domanda.

Le stesse possono, quindi, chiedere al Servizio Sindacale di ANCE chiarimenti circa la normativa di cui il Modello OT23 costituisce applicazione pratica, mentre ESEB resta a disposizione delle aziende per l’eventuale supporto tecnico circa l’identificazione degli interventi di miglioramento e della correlata documentazione probante.

Allegati: OT23 2024 _ Nota INAIL

OT23 2024 – Modello

OT23 2024 – Guida alla compilazione

 


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