GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ADE PER LA CESSIONE DEI CREDITI
È di maggio l’ultima versione della Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, fornendo indicazioni su come gestire le nuove funzionalità legate al cd. “Spalmacrediti”. Si tratta della possibilità riconosciuta ai contribuenti di compensare in 10 anni, anziché in 4 o 5, i crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, derivanti da comunicazioni di opzione per la cessione e lo sconto trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
La scelta per la compensazione “lunga” è possibile dallo scorso 2 maggio e, come chiarito dal Provvedimento del 18 aprile, va espressa utilizzando l’apposita funzione predisposta dalla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate che, per questo, ha aggiornato la relativa Guida.
Si ricorda, che la possibilità di compensare in 10 anni, anziché in 4/5 anni, i crediti d’imposta è stata ulteriormente definita dall’art.2, co.3-quinquies del D.L. 11/2023 che l’ha estesa, oltre che ai crediti da Superbonus, per i quali era già prevista in riferimento alle opzioni comunicate entro il 31 ottobre 2022, anche ai crediti derivanti dal cd. “Bonus barriere” e dal Sismabonus, con un ampliamento dei termini di invio della comunicazione sino al 31 marzo di quest’anno.
Pertanto, attualmente la facoltà di avvalersi del cd. “spalmacrediti” riguarda tutti i crediti da Superbonus, Bonus Barriere e Sismabonus, derivanti da comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia fino al 31 marzo 2023.
Al DL 11/2023 sono, poi, seguiti il Provvedimento n.132123 del 18 aprile, che ha fissato le modalità attuative delle nuove disposizioni e la RM 19/E del 2 maggio che ha fornito i codici tributo da utilizzare per la “nuova” compensazione in dieci anni.
In merito alle modalità di accesso alla Piattaforma, la Guida ricorda che la ripartizione in 10 anni può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza bisogno di accettazione o altre formalità, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite.
La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
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