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20.01.2023 - tributi

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In arrivo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, introdotta dalla legge di Bilancio 2023. In particolare si tratta della riduzione al 3% (rispetto al 10%) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, a seguito di controlli automatizzati.

Come chiarito dall’Agenzia nella CM 1/E del 13 gennaio 2023 che illustra le novità della Legge 197/2022 (art.1, commi da 153 a 159) rientrano nella definizione agevolata:

  • gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021:
  1. a) oggetto di comunicazioni già recapitate per cui, al 1° gennaio 2023, il termine di pagamento dell’intero importo o della prima rata (30 giorni dalla comunicazione o 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto;
  2. b) oggetto di comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata riguarda esclusivamente la sanzione e si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato con le sanzioni al 3% entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria o definitiva con rideterminazione degli esiti, e indicando nel modello F24, il codice tributo 9001, l’anno di riferimento, e il codice atto relativo alla comunicazione.

Il beneficio non si perde in caso di lieve inadempimento (art.15-ter DPR 602/1973: ritardo nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; mancato versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; ritardo nel versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

  • gli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per cui al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso una rateazione.

In questo caso, la definizione riguarda le rate in scadenza al 1° gennaio 2023 e l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni al 3% della parte di imposta (non versata o versata in ritardo) ancora da pagare, considerati i versamenti rateali già eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Il pagamento rateale segue le scadenze previste dall’originario piano di rateazione.

L’Agenzia chiarisce, inoltre che la modifica operata dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 159) all’art. 3-bis, co. 1, del d.lgs. 462/1997, che ha elevato da 8 a 20 il numero massimo di rate possibili, si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e riguarda anche i piani relativi a debiti di importo non superiore a 5000 euro.


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