DECRETO LEGGE PNRR – LE PRINCIPALI MISURE IN TEMA D’INSOLVENZA
“Composizione negoziata della crisi”: rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate e variazione in diminuzione dell’IVA per il cedente/fornitore condizionate al buon esito della procedura; autodichiarazione dell’avvenuta richiesta delle certificazioni fiscali, contributive ed assicurative per chi accede a questo strumento anti-crisi.
Queste le principali misure in tema d’insolvenza contenute nel Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), non ché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Il Provvedimento è in vigore dal 25 febbraio 2023 e verrà trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge.
L’art.38 del D.L. 13/2023 interviene su alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio scorso, con particolare riferimento al nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” che, come noto è una procedura a carattere volontario ed extragiudiziale per risolvere situazioni reversibili d’insolvenza.
In particolare, vengono previste:
- l’aumento da 72 a 120 delle rate relative alle dilazioni di pagamento concesse dall’Agenzia delle Entrate come misura premiale collegata al buon esito della “composizione negoziata della crisi”, in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.
Infatti, la maggiore rateizzazione viene concessa se la “composizione negoziata” si conclude nelle forme del “contratto” o dell’ “accordo” con i creditori.
L’istanza per la richiesta della rateazione fino a 120 rate deve essere proposta dall’imprenditore e sottoscritta anche dall’esperto (art.38, co.1);
- la variazione in diminuzione con conseguente detraibilità dell’IVA per il soggetto cedente beni/servizi che ha emesso fattura e non ha ricevuto, in tutto o in parte, il pagamento dai propri clienti che accedono alla “composizione negoziata della crisi” (cfr. anche l’art.26, co.3-bis del D.P.R. 633/1972).
In particolare, la detraibilità dell’IVA può essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei “contratti” e degli “accordi”, ovvero dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione conclusi a valle della “composizione negoziata della crisi d’impresa” (art.38, co.2);
- la possibilità, per l’impresa, di attestare l’avvenuta richiesta delle certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi agli Enti preposti, mediante un’autocertificazione contenente la dichiarazione che questa richiesta è stata effettuata almeno 10 giorni prima dell’istanza di “composizione negoziata della crisi” (art.38, co.3).
La disposizione si applica per le istanze alla procedura presentate dal 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 13/2023) e fino al 31 dicembre 2023.
Viene, inoltre, prorogata di 18 mesi l’entrata in vigore della disposizione in materia di assegnazione del domicilio digitale a seguito della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale. La proroga decorre dal 25 febbraio 2023.
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