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27.01.2023 - lavori pubblici

DECRETO AIUTI – ENTRO IL 31 GENNAIO 2023 DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE STAZIONI APPALTANTI LE RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO PER I MAGGIORI ONERI PER LE LAVORAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1° AGOSTO E IL 31 DICEMBRE 2022

Ance Brescia, facendo seguito a quanto già pubblicato lo scorso 4 gennaio 2023 al seguente link https://www.ancebrescia.it/2023/decreto-aiuti-fondi-per-i-maggiori-oneri-delle-lavorazioni-effettuate-tra-il-1-agosto-e-il-31-dicembre-2022-fino-al-31-gennaio-2023-presentazione-delle-richieste-telematiche/, ricorda che come previsto dall’articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del Decreto Aiuti (DL 50/2022), a partire dal 2 gennaio 2023 e fino al 31 gennaio 2023 le stazioni appaltanti possono presentare domanda per accedere ai Fondi, istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali, riferiti ai SAL, relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

Sono previste due distinte piattaforme per la presentazione delle richieste, da parte degli enti, a seconda che le opere siano prioritarie, ovvero finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario o non prioritarie.

Opere prioritarie, PNRR e PNC (art. 26 co.4, lett. a))

Le richieste riferite a opere prioritarie seguono le modalità previste nel decreto direttoriale MIMS n. 6960 del 17 giugno 2022 relativo a “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”.

L’accesso al Fondo, è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL non coperta da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro il 31 gennaio 2023 per quelle tra il 1° agosto 2022 e la fine dello stesso anno.

La presentazione delle istanze di accesso alle risorse del Fondo per la compensazione dei prezzi avviene attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile al link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it.

Ai fini dell’ammissibilità, le richieste di accesso al Fondo compilate nella piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC adeguamentoprezzipnrrart26a.dgespa@pec.mit.gov.it entro il 31 gennaio 2023.

Le risorse per le compensazioni vengono riconosciute dal MIT entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione dell’istanza (2 marzo 2023) e accreditate alle stazioni appaltanti entro i successivi 30 giorni (1° aprile per quanto riguarda la seconda finestra di accesso).

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale.

Opere non prioritarie  (NON PNRR) (art. 26 co.4, lett. b))

Per le opere non prioritarie le procedure sono previste nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.381 del 6 dicembre 2022, recante le modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 381 del 27 dicembre 2022), e dalla Legge di Bilancio per il 2023 (art.1, co. 458 della L. 197/2022.

Il Fondo dotato, per il 2023, di 550 milioni di euro, è ripartito tra “piccola impresa” (34%), “media impresa” (33%) e “grande impresa” (33%), secondo i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

L’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL, eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, non coperta da risorse proprie derivanti da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro le ore 16 del 31 gennaio 2023 attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it, attivata a partire dal 2 gennaio 2023.

La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente e trasmessa all’indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro e non oltre la stessa giornata del 31 gennaio 2023.

Il Ministero delle infrastrutture assegna le risorse a ciascuno degli enti in funzione dell’importo complessivo degli stati di avanzamento lavori, ripartiti per piccola, media e grande impresa.

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo, e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture può riconoscere a ciascuno ente richiedente un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista per ciascuna categoria di impresa, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale, nell’ambito delle risorse assegnate a ciascuna categoria di impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese gli enti assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le stesse imprese.

Le risorse assegnate agli enti sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per i necessari chiarimenti.

 

 


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