Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.09.2023 - lavoro

CCPL 30 NOVEMBRE 2022 – CAPE – ASSISTENZA “ATTIVITA’ ESTIVE” – INTRODUZIONE – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI LAVORATORI

Il CCPL 30 novembre 2022 ha introdotto una prestazione, denominata “Attività Estive”, che vuole garantire il rimborso, almeno parziale, dei costi sostenuti dagli operai e degli impiegati iscritti in Cassa Edile Brescia per l’iscrizione e la frequenza dei figli, alle condizioni sotto riportate, alle attività ricreative e ludico-sportive che si siano svolte nel periodo estivo compreso tra il termine delle lezioni scolastiche avvenuto nel giugno 2023 e l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024.

Segnaliamo alle imprese l’opportunità di raccomandare ai lavoratori eventualmente interessati alla prestazione il rispetto della data del 15 settembre 2023, momento definito dal regolamento attuativo della misura quale termine di decadenza: di conseguenza, Cassa Edile non dovrà tenere in considerazione le domande pervenute oltre tale giorno.

Informazioni generali

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito le principali condizioni inerenti la prestazione di cui trattasi.

Ambito di applicazione

Per “attività ricreative e ludico-sportive” vanno intese le iniziative di animazione del tempo libero, proposte da Parrocchie, Oratori, Società sportive, Cooperative, Associazioni del Terzo Settore, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, rivolte a ragazzi e ragazze della fascia di età più oltre riportata.

E’, infatti, richiesto che il figlio del lavoratore richiedente frequenti corsi di studio primario o secondario e abbia un’età pari o superiore a 5 anni ma inferiore a 18 (ossia 17 anni e 364 giorni).

Requisiti del lavoratore richiedente

Alla luce del regolamento attuativo della prestazione, è necessario che il lavoratore sia iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data d’inizio dell’attività estiva del figlio, come sopra definita.

Per gli operai sono, inoltre, richieste 810 ore di lavoro o assimilate nel periodo dicembre 2022 – maggio 2023 – oppure 1.620 ore di lavoro o assimilate nel periodo giugno 2022 – maggio 2023.

Per contro, gli impiegati potranno chiedere la prestazione se in possesso di almeno 24 mesi di contribuzione nel periodo giugno 2021 – maggio 2023.

Misura del rimborso

Il regolamento ha stabilito che, per il 2023, il massimale sia pari a euro 140,00 per ciascun figlio.

 


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