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14.07.2023 - lavori pubblici

APPALTI PNRR – IL MIT SPECIFICA IL REGIME GIURIDICO APPLICABILE AGLI AFFIDAMENTI RELATIVI A PROCEDURE AFFERENTI ALLE OPERE PNRR/PNC SUCCESSIVAMENTE AL 1° LUGLIO 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, in data 12 luglio 2023, un’importante circolare recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

La nota del Ministero contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/2023), alla luce del richiamo alle norme del d.l. 77/2021.

Nello specifico, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1° luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’art. 1, c. 2 del d.l. 32/2019, come modificato dall’art. 52 c.1, let. 1.2 del d.l. 77/2021, che richiama l’applicazione dell’art. 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.

Continuerà, inoltre, ad applicarsi il D.lgs 50/2016, e la relativa normativa di attuazione, ove richiamata o dal predetto DL 77/2021, o da altre norme speciali e derogatorie (come, ad esempio, le norme per il sottosoglia contenute nel dl 76/2020, o anche talune norme del DL 32/2019 c. “Sbloccacantieri”) sebbene “a tempo” (ossia fino al 31 dicembre 2023, stante la proroga contenuta nel DL 13/2023). La conclusione, dunque, è che per «ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa» anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, agli appalti del Pnrr (ivi comprese le infrastrutture connesse) continuano ad applicare le disposizioni speciali e dunque le deroghe previste dal dl 77/2021, senza tenere conto del nuovo codice, fino a fine anno.

Infine, anche sugli appalti dei Comuni non capoluogo il Mit conferma la linea che punta sulla prevalenza della corsia preferenziale disegnata dai decreti Pnrr rispetto all’entrata in vigore del Dlgs 36/2023. Qui entrerebbero in gioco gli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti, che dal 1° luglio hanno messo in fuorigioco migliaia di Comuni sprovvisti dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco tenuto dall’Anac (finora solo in tremila su oltre 36mila stazioni appaltanti hanno ottenuto l’ok).

Per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo Codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i Comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

Per evitare che, ottenuto questo via libera, gli enti pubblici finiscano per mettere da parte le ambizioni di qualificazione, magari sperando in successive proroghe, la circolare firmata dal Ministro MIT Matteo Salvini ribadisce l’invito ad «attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione». Lo stesso invito ad attivarsi per tempo viene sottolineato in merito al regime di «qualificazione con riserva» che consente a tutta una serie di enti (unioni di comuni, province, regioni, comuni capoluogo di provincia e città metropolitane) di continuare a operare senza qualificazione fino al 30 giugno 2024.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

ALLEGATO

Circolare MIT_regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure PNRR e PNC post 1° luglio 2023


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