EMERGENZA COVID-19 – AGGIORNAMENTO MODALITÀ VERIFICA OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS – DPCM 2 MARZO 2022
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022, che aggiorna le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass, modificando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Si riportano di seguito le modifiche di maggiore interesse:
Modalità di verifica del Green Pass
– Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata, l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
– Per l’accesso ai luoghi di lavoro, l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, ovvero l’ultima versione delle librerie software, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte per i lavoratori ultracinquantenni ai quali si applica l’obbligo vaccinale e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
– In ciascuna delle modalità di verifica previste, l’app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
In tale ultimo caso la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione.
Verificatori del Green Pass
– I verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, ovvero l’ultima versione delle librerie software.
– I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.
Validità del Green Pass
– In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC) emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all’intestatario.
Soggetti provenienti da uno stato estero
– Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, le modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.
– La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.
Per quanto non riportato si rimanda al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di seguito allegato.
Allegato:
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